Nella risoluzione n. 334/2007 dello scorso 16 novembre, il Fisco conclude che in materia di parti condominiali, l’assegnazione ad uso esclusivo è una divisione. Perciò, l’atto che la dispone sconta l’aliquota agevolata dell’1%. La fattispecie si riferisce ai casi molto frequenti di attribuzione in proprietà esclusiva a ciascun condominio di beni costituenti parti comuni dell’immobile condominiale, in particolare i posti auto coperti oppure le aree parcheggio. Ovviamente, eventuali conguagli per valori superiori a quelli di possesso realizzano una vendita con relativa disciplina impositiva.
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