Le modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito del Ministero della giustizia – per estratto o per intero – d’ufficio ed a spese del condannato, sono previste solo quando la medesima pubblicazione sia disposta per legge come sanzione accessoria, ex art. 36 comma 2, 3 e 4 c.p.
Dette ufficiose modalità non riguardano, invece, il diverso caso in cui la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In quest’ultima ipotesi, infatti, il giudice dovrà specificare termine e modalità di pubblicazione in una testata giornalistica, in modo di mettere il condannato in grado di adempiere autonomamente l’obbligo impostogli con sentenza e non eseguibile d’ufficio a prescindere dalla sua iniziativa.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 47216 del 9 novembre 2016, accogliendo il ricorso di un imputato, cui era stata concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato tuttavia alla pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero entro novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
Adempimento, quest’ultimo, ritenuto tuttavia illegittimo, stante l’impossibilità di procedere alla pubblicazione nel predetto sito, possibile solo su richiesta del pubblico ministero e non del privato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".