Condanna piena per la fuga d'amore con minore
Pubblicato il 25 marzo 2010
E' stato accolto dai giudici di Cassazione – sentenza n. 11252 del 24 marzo – il ricorso presentato dalla Procura di Milano avverso la decisione con cui era stato disposto uno sconto di pena nei confronti di un uomo che era stato condannato per atti sessuali con minore a seguito di una fuga d'amore con una ragazzina di 14 anni.
All'imputato i giudici di merito avevano accordato uno sconto di pena in considerazione dell'attenuante del consenso della ragazza.
Tuttavia, la Corte di legittimità ha spiegato che con riferimento a tale tipo di reato, volto a tutelare di per sé l'integrità psico-fisica dell'infraquattordicenne, sia del tutto irrilevante il consenso della persona offesa.
A causa dell'incompleto sviluppo psichico dei minori – si legge nel testo della decisione - “l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto, od addirittura di affidamento per avere dei rapporti sessuali, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità, ben lungi dall'essere reputato un fatto di minore gravità, trattandosi di un subdolo approfittamento della loro immaturità”.