Concorso nel reato tra manager e società? Il sequestro indifferentemente sui beni dell’uno o dell’altra

Pubblicato il 01 giugno 2012 Nel testo della sentenza n. 20976 depositata il 31 maggio 2012, la Corte di cassazione ha spiegato che, in presenza di concorso fra responsabilità individuale del manager e quella ex Decreto legislativo 231/2011 della società, “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato”; in ogni caso, tuttavia, l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello profitto medesimo.

E così, è possibile che il sequestro venga prioritariamente disposto sui beni della persona fisica senza che, per la sua legittimità, sia necessaria la preventiva escussione del patrimonio della persona giuridica nell’interesse delle quale il reato è commesso.

Non esiste alcuna norma – continua la Corte – che impone il perseguimento del patrimonio della persona giuridica beneficiaria dell’utile determinato dal reato, prima di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo.
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