Il Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, ha revocato l’ordinanza di sospensione della procedura concorsuale indetta dal Ministero della giustizia per l’assunzione a tempo indeterminato di 800 assistenti giudiziari. Sospensione deliberata dal medesimo Tribunale in composizione monocratica il 27 maggio 2017, in accoglimento dell’istanza ex art. 700 c.p.c. di una cittadina straniera con regolare permesso di soggiorno, candidatasi ma esclusa dal predetto concorso, che aveva sollevato la natura discriminatoria del relativo Bando nella parte in cui limita l'accesso alla selezione ai soli cittadini italiani, escludendo pertanto i cittadini comunitari, i cittadini stranieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. 165/2001 ed i familiari non comunitari di cittadini italiani. Orbene i Giudici fiorentini, lo scorso maggio, avevano rimesso in termini la ricorrente e tutti i candidati sprovvisti di cittadinanza italiana, affinché potessero presentare domanda e partecipare con riserva alle prove preselettive e, se superate, a quelle selettive. Decisione tuttavia contestata dal Ministero della giustizia ed infine capovolta dal medesimo Tribunale.
Con l’occasione, il Collegio fiorentino affronta la questione della giurisdizione, affermando come nella specie faccia capo al Giudice ordinario e non al Giudice amministrativo. A tal riguardo è irrilevante – si legge nell'ordinanza n. 1598 del 23 giugno 2017 - che l’asserito comportamento discriminatorio nei confronti degli stranieri sia stato posto in essere mediante emanazione di un atto amministrativo, tenutosi altresì conto che il quadro normativo costituzionale, nazionale e sovranazionale depongono per la configurazione del diritto alla parità di trattamento come un diritto soggettivo assoluto (come tale, tutelabile dinanzi al Giudice ordinario).
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