Con sentenza depositata il 24 settembre 2015 (cause riunite T – 124/2013 e T- 191/2013), il Tribunale dell'Unione Europea, ottava sezione – nell'accogliere i ricorsi presentati da Italia e Spagna – ha disposto l'annullamento di alcuni bandi di concorso Espo (Ufficio europeo di selezione del personale) intesi alla costituzione di elenchi per l'assunzione di assistenti in vari settori.
I profili censurati dagli Stati ricorrenti riguardavano principalmente due aspetti, il primo fra i quali, la limitazione, nei suddetti bandi, delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l'Espo (ovvero, esclusivamente inglese, francese e tedesco).
I giudici europei – nell'accogliere la doglianza – hanno precisato che il concorrente, cittadino di un qualsiasi stato membro dell'Unione europea, ha diritto di sciegliere, nella stesura della propria domanda di candidatura, la lingua di redazione che preferisce, tra tutte quelle ufficiali indicate nell'art.2 Regolamento n. 1. Limitare tale scelta al solo inglese, francese e tedesco, implica una palese violazione delle suddette disposizioni regolamentari. E lo stesso vale anche per tutte le altre comunicazioni che il candidato può dover inviare all'Espo in merito ai concorsi contemplati nei bandi impugnati.
Detta "limitazione linguistica" – sottolinea il Tribunale – determina maggiori conseguenze, soprattutto laddove il bando contempli una "selezione per titoli", che il candidato sarebbe senz'altro in grado di indicare più chiaramente, se potesse esprimersi nella propria lingua madre.
Il secondo profilo sollevato dagli Stati ricorrenti, riguarda poi la presunta illegittimità della limitazione al solo francese, inglese e tedesco, nella scelta della seconda lingua da parte dei candidati.
Anche questa censura ha trovato accoglimento da parte dei giudici europei, i quali hanno innanzitutto sottolineato come detta limitazione fosse priva di adeguata motivazione, mediante l'indicazione dei criteri chiari, oggettivi e proporzionati alle esigenze del servizio richiesto.
Una siffatta clausola comporta necessariamente – a detta del Tribunale – una discriminazione in base alla nazionalità, in quanto pare del tutto evidente che si verrebbe a creare un' ingiusta agevolazione a favore di coloro che appartengono ad uno Stato la cui lingua è privilegiata nel bando, con esclusione degli altri, che non ne hanno un'adeguata conoscenza.
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