La residenza presso un determinato Comune non può essere requisito di ammissione ad un concorso pubblico.
E’ quanto ha enunciato il Tar Toscana, Sezione prima, accogliendo il ricorso di una candidata esclusa da una procedura concorsuale, avverso il relativo bando pubblico per la selezione di personale a supporto della biblioteca comunale, che per l’appunto prevedeva, quale requisito di partecipazione, la residenza nel predetto Comune.
Secondo la giurisprudenza costituzionale – rammentano in proposito i Giudici amministrativi - sono ammesse ragionevoli discriminazioni fra concorrenti basate sulla residenza, solo se queste siano legate all'esistenza di particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi (situazione della specie non ricorrente).
D’altro canto l’articolo 39 del Trattato dell’Unione europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea, intesa come abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché come diritto di spostarsi liberamente per scopi lavorativi nel territorio degli Stati membri e di prendere dimora in uno di questi al fine di svolgervi un’attività di lavoro.
In tale rigoroso contesto si inserisce l’art. 35, comma 5 ter del D. Lgs. 165/2001 per cui “il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”. Tuttavia, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, non è ammissibile qualificare il requisito della residenza presso il Comune che ha indetto la selezione, come aprioristica condizione di partecipazione alla procedura concorsuale anziché, ad esempio, quale obbligo da assolvere in caso di assunzione in servizio ad esito della procedura stessa.
Peraltro, nel caso di specie – conclude il Tar Toscana con sentenza n. 891 del 27 giugno 2017 - gli atti impugnati non danno contezza del fatto che il suddetto requisito sia effettivamente strumentale all'assolvimento del servizio cui è preordinata la selezione, tal ché non appare nemmeno astrattamente ipotizzabile l’applicazione del citato art. 35, comma 5 ter.
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