Concorre chi riceve beni distratti

Pubblicato il 02 novembre 2016

Concorso in bancarotta Anche senza conoscere dissesto

In tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore, consiste nella volontarietà della propria condotta in apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore. Non è invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo, ai sensi dell’art. 216 Legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentanza di quest’ultimo, il quale non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, confermando la condanna dell'amministratore di una s.r.l., per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale con l’amministratore unico di una s.p.a. (condannato in un separato processo) dichiarata fallita, per aver distratto beni e denaro di quest’ultima società, consentendo che confluissero nella propria s.r.l. senza alcun corrispettivo.

Beni ceduti senza corrispettivo Concorso in distrazione

Invero, nel caso di specie, i consulenti tecnici avevano rinvenuto cessione di merci e beni - dalla s.p.a. prossima al fallimento alla s.r.l. amministrata dall'imputato -  dietro corrispettivo solo parziale e concessione in uso di immobilizzazioni immateriali senza alcun canone di utilizzo. Così come tutte le compensazioni di crediti per le forniture alla s.r.l. – rilevavano ancora i periti – non costituivano pagamenti reali ma “mere alchimie contabili” che nascondevano l’intento di distrarre i beni.

A fronte di detti accertamenti peritali, la Cassazione – con sentenza n. 46645 del 31 ottobre 2016 -  ha ritenuto le censure dell’imputato del tutto generiche e non ancorate ad elementi precisi, idonei ad attestarne la fondatezza. Viceversa, detti accertamenti avevano consentito di ricostruire compiutamente i rapporti tra le due società, ritenuti – con ragionamento immune da vizi e censure – per continuità di essi e per gli ingenti beni ceduti senza corrispettivo, finalizzati allo svuotamento della s.p.a. in favore della s.r.l., con evidente concorso dell’imputato, amministratore di tale ultima società.

 

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