Non si determina, in via automatica, l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo con riserva in caso di pagamento, non autorizzato, di un debito scaduto, eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato medesima.
Va sempre valutato, infatti, se questo pagamento costituisca o meno atto di straordinaria amministrazione e se, in ogni caso, la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato.
E’ questo il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 7066 depositata l’11 aprile 2016.
Nella medesima decisione è stata, altresì, affermata l’ammissibilità di una domanda di concordato che, ferme restando la proposta e le modalità di attuazione della stessa previste nel piano, prospetti la possibilità di diverse percentuali di soddisfacimento dei creditori, ricomprese entro una forbice variabile tra una soglia minima e una massima, a seconda dell’esito dell’accertamento dei crediti in contestazione vantati da terzi.
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