Concordato biennale: nuove precisazioni sulla dichiarazione integrativa

Pubblicato il 10 dicembre 2024

Sono giorni caldi per chi intende aderire al concordato preventivo biennale, considerando l’imminente scadenza del 12 dicembre 2024 per chi non ha manifestato l’intenzione entro il 31 ottobre 2024, pur presentando la dovuta dichiarazione dei redditi.

Il 9 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori informazioni riguardo al CPB con la pubblicazione di 5 Faq.

Accesso e cause di esclusione

Con riferimento alle condizioni di accesso e cause di esclusione - artt. 10 e 11 del Decreto n. 13/2024 – viene posto un quesito sulle condizioni di inammissibilità. Infatti la norma dispone che  per l'anno fiscale precedente a quello oggetto della proposta, se sono stati percepiti, nell'ambito dell’ attività imprenditoriale o professionale, redditi o porzioni di redditi, indipendentemente dalla loro denominazione, che sono completamente o parzialmente esentati, non inclusi o non computati nel calcolo dell'imponibile fiscale, in una proporzione che supera il 40% del reddito complessivo derivante dall'attività d'impresa o professionale, i contribuenti non sono ammessi al CPB.

Con Faq del 9 dicembre 2024 l'Agenzia specifica che, per determinare il raggiungimento del limite definito dall'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto Cpb, si considerato solo i redditi esenti, esclusi o non imponibili a seguito di normative favorevoli legate a determinate attività. Non si prendono in considerazione le parti di reddito che sono totalmente o parzialmente esentate da tasse, come le plusvalenze pex risultanti dalla vendita di quote di impresa, o i dividendi ottenuti attraverso l'attività d'impresa.

Maggiorazione degli acconti

Per i contribuenti ISA che partecipano al CPB entro il 12 dicembre 2024 e che non beneficiano del rinvio al 16 gennaio 2025 per il pagamento della seconda rata d'acconto delle imposte dirette, come previsto dalla conversione del decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155, rimangono in vigore le disposizioni ordinarie per il versamento degli acconti, come descritto nel comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB.

Nonostante ciò, si considera che la penalità per l'acconto maggiorato richiesta dal suddetto articolo sia applicabile solo se l'adesione al CPB non è stata dichiarata entro il 2 dicembre 2024. Pertanto, non si configura alcuna infrazione se l'adesione non è stata espressa entro tale data.

Di conseguenza, un'eventuale infrazione legata al pagamento dell'acconto maggiorato secondo l'articolo 20, comma 2, si verifica solo se il versamento avviene dopo la data di adesione al CPB.

È importante notare che il pagamento della seconda rata di acconto, calcolato secondo le regole ordinarie, deve avvenire entro il 2 dicembre 2024, a meno che non si possa usufruire del suddetto rinvio al 16 gennaio 2025.

Altre conferme della sezione Dichiarazioni integrative

Con la Faq n. 1 si ribadisce che, al fine di accertare l’eventuale superamento del limite di 5mila relativi a debiti fiscali e previdenziali (con riferimento al 31 dicembre 2023), la verifica è da fare al momento di invio dell’adesione. In altre parole, un contribuente che non avesse il requisito necessario richiesto dall'articolo 10, comma 2, del decreto Cpb al 31 ottobre 2024, ma che lo soddisfi nel momento in cui accetta o deciderà di accettare la proposta di concordato, avrà comunque la possibilità di usufruire validamente del concordato preventivo.

Anche nella Faq n. 2 viene confermato quanto già chiarito in precedenza: non vengono applicate sanzioni ai contribuenti ISA che inviano una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024 esclusivamente per partecipare al CPB, senza quindi modificare il contenuto della dichiarazione dei redditi precedentemente inoltrata nei termini.

Nella Faq numero 3 si chiarisce che la dichiarazione integrativa, presentata successivamente al 31 ottobre 2024 per partecipare al concordato preventivo biennale, può rettificare omissioni o errori commessi nella dichiarazione originale, a patto che non risulti in una riduzione del gettito per l'Agenzia delle Entrate rispetto a quanto dichiarato in precedenza. Nonostante questo, si precisa che restano applicabili le sanzioni per le infrazioni identificabili secondo le normative introdotte a partire dal 1° settembre 2024.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

20/12/2024

Portale Inps per il libretto famiglia: novità in arrivo

20/12/2024

Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa

20/12/2024

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025

20/12/2024

Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

20/12/2024

Lavoro domestico. Corte Ue: l'orario di lavoro deve essere tracciato

20/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy