Il dirigente dell’area tecnica comunale che ha rilasciato un permesso di costruire illegittimo - in assenza di elementi di fatto indizianti un concorso consapevole o colposo nella condotta - non risponde penalmente per omissione nella realizzazione di opere illegittime, in quanto il dirigente non è previsto tra i soggetti attivi del reato proprio di cui all'art. 29 D.p.r. n. 388/2001.
Egli riveste piuttosto, ai sensi dell’art. 27 citato Decreto, una posizione di garanzia limitata alla vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia nel territorio comunale ed alla demolizione delle opere abusive, non già di carattere generale.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 5439 del 6 febbraio 2017, accogliendo le ragioni di un dirigente comunale, avverso la propria condanna penale per aver rilasciato colposamente un permesso a costruire illegittimo.
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