Con l’antiriciclaggio consulenza sotto esame
Pubblicato il 06 maggio 2008
In materia di antiriciclaggio, i professionisti sono tenuti a verificare, registrare e segnalare le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco.
In particolare, per i commercialisti è fatto obbligo di redigere all’inizio del rapporto di consulenza, per ciascun cliente, una “scheda” in cui annotare i suoi dati, quelli del titolare effettivo, nonchè la dichiarazione sullo scopo e la natura delle operazioni e dei rapporti posti in essere. Nella scheda devono anche essere inseriti, con l’indicazione della relativa data, le operazioni che comportano pagamenti superiori ad € 15.000,00 e che siano di valore indeterminato o non determinabile (ad es. l’affidamento della tenuta di registri contabili). La registrazione dei dati deve essere aggiornata entro trenta giorni dalla data dell’incarico o dell’operazione da inserire. L’archivio unico, cartaceo o telematico, è disciplinato dall’art. 38 del decreto n. 231/07. In caso di “mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi”, i commercialisti sono esonerati dalla verifica e registrazione delle operazioni (v. art. 12, comma 3, D.Lgs. 231/07).
I consulenti del lavoro sono tenuti agli adempimenti antiriciclaggio solo nel caso in cui prestino attività di consulenza, come ad esempio la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda.
Appositi adempimenti antiriciclaggio sono infine previsti per gli avvocati dall’art. 12, comma 1, lett.c), del decreto, ad esclusione delle attività legate alla difesa.