Una volta che il contribuente ha ricevuto la cartella esattoriale inizia la fase della riscossione. Sia il ruolo che la cartella sono, tuttavia, atti impugnabili davanti al giudice tributario in caso di vizi propri. Nel caso di incompletezza della cartella di pagamento, il ricorso va proposto avverso il concessionario della riscossione; mentre per infondatezza del ruolo, il ricorso va proposto contro l'ufficio che ha formato il ruolo. Il termine previsto per l'impugnazione della cartella e del ruolo è di 60 giorni, analogamente a quello previsto per gli atti tributari dall'art. 21 del DLgs. 546/92; decorso tale termine il ruolo e la cartella di pagamento divengono definitivi. Una volta notificata la cartella di pagamento, il contribuente può chiederne la sospensione, in via amministrativa o giudiziaria, e/o la rateazione in via amministrativa. In particolare, per quanto riguarda la sospensione giudiziale, prevista dall'art. 47 del DLgs. 546/92, essa presuppone che l’atto sia impugnato anche nel merito e può essere concessa dal giudice tributario quando sussistono: la possibilità che dall'atto impugnato derivi al contribuente un danno grave ed irreparabile (periculum in mora); fondate ragioni in capo al ricorrente (fumus boni iuris).
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