L'Inail precisa - circolare n. 39 del 2.8.2005 - che il lavoratore può comunicare l'avvenuto infortunio indifferentemente al distaccante o al distaccatario, ma in questa seconda ipotesi il distaccante (datore di lavoro) effettua la denuncia di infortuni entro due giorni dal momento in cui riceve il certificato medico dalla distaccataria. Il chiarimento segue le novità introdotte dalla legge Biagi (dlgs n. 276/2003) in materia di distacco.
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