Con direttive dal datore c’è rapporto subordinato

Pubblicato il 16 aprile 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 9812 depositata il 14 aprile 2008, nel respingere il ricorso dell’azienda contro la sentenza dei giudici di merito favorevole all’Inps, afferma che le puntuali direttive impartite dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere, prendendo nota dell’esito e del numero del chiamante, l’obbligo di osservare un orario di lavoro e le attrezzature di proprietà dell’azienda escludono che la mansione di telefonista svolta da alcune lavoratrici possa essere considerata di lavoro autonomo. Infatti, l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale sono elementi che contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato. Nella sentenza sono ricordati anche gli altri indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito, ed è chiarito che la mancata conferma in giudizio delle dichiarazioni rese da una lavoratrice in sede ispettiva non può far venir meno la prova della natura subordinata del rapporto intercorso con la stessa dal momento che i verbali degli ispettori del lavoro o dei funzionari degli enti previdenziali costituiscono prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori se il loro contenuto probatorio o il concorso di altri elementi rendano superflue ulteriori istruttorie.
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