Comunitaria 2013 e diritti sindacali in azienda. Cambia il computo dell'organico

Pubblicato il 22 agosto 2013 Radicale modifica della norma del D.lgs. n. 368/2001, relativa ai criteri per il computo dell'organico aziendale ai fini dell'applicazione dei diritti sindacali sui luoghi di lavoro (solo con riferimento all'art. 35, L. 300/1970).

La legge comunitaria per il 2013 – n. 97 del 6 agosto – ha riscritto l'articolo 8 del suddetto decreto legislativo, disponendo che, per applicare le norme sui diritti sindacali, il calcolo dell'organico aziendale va fatto computando tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro; occorre tener conto del numero medio mensile dei lavoratori.

Nella vecchia versione, invece, i lavoratori con contratto a tempo determinato erano computabili solo nel caso in cui il contratto fosse di durata superiore a nove mesi.

Il cambiamento apportato dalla legge comunitaria ha consentito all'Italia di far interrompere la procedura di infrazione avviata dalle Ue per incompleta attuazione della direttiva 70/1999 sul lavoro a tempo determinato.

Il nuovo sistema trova applicazione anche per l'individuazione del limite dei 50 lavoratori, utile per far sorgere gli obblighi di informazione e consultazione sui luoghi di lavoro.

In sede di prima applicazione, la novità trova spazio a partire dal 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
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