Comunitaria 2013 e diritti sindacali in azienda. Cambia il computo dell'organico
Pubblicato il 22 agosto 2013
Radicale modifica della norma del D.lgs. n.
368/2001, relativa ai criteri per il computo dell'organico aziendale ai fini dell'applicazione dei diritti sindacali sui luoghi di lavoro (solo con riferimento all'art. 35, L.
300/1970).
La legge comunitaria per il 2013 – n.
97 del 6 agosto – ha riscritto l'articolo 8 del suddetto decreto legislativo, disponendo che, per applicare le norme sui diritti sindacali, il calcolo dell'organico aziendale va fatto computando tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro; occorre tener conto del numero medio mensile dei lavoratori.
Nella vecchia versione, invece, i lavoratori con contratto a tempo determinato erano computabili solo nel caso in cui il contratto fosse di durata superiore a nove mesi.
Il cambiamento apportato dalla legge comunitaria ha consentito all'Italia di far interrompere la procedura di infrazione avviata dalle Ue per incompleta attuazione della direttiva
70/1999 sul lavoro a tempo determinato.
Il nuovo sistema trova applicazione anche per l'individuazione del limite dei 50 lavoratori, utile per far sorgere gli obblighi di informazione e consultazione sui luoghi di lavoro.
In sede di prima applicazione, la novità trova spazio a partire dal 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.