Comunicazioni dalla Cancelleria solo via PEC

Pubblicato il 11 maggio 2018 an image

Le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite esclusivamente presso l'indirizzo PEC del difensore della parte, potendosi ricorrere alla trasmissione del biglietto a mezzo telefax o con rimessione all'ufficiale giudiziario per la notifica, ai sensi dell'articolo 136, comma 3, del Codice di procedura civile, solo se non sia possibile effettuare la comunicazione a mezzo PEC per causa non imputabile al destinatario.

Questo, con riferimento ai processi civili a cui risulta applicabile la disciplina dettata dalla Legge n. 221/2012 di conversione del Decreto legge n. 179/2012.

Lo ha enunciato la Seconda sezione civile di Cassazione con ordinanza n. 11316 del 10 maggio 2018.

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