Per far fronte all’evasione, in particolare in materia di Iva, il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha introdotto, dallo scorso 1° gennaio 2017, nuovi adempimenti concernenti le trasmissioni telematiche.
Si tratta della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva.
Il decreto individua anche quelli che sono gli aspetti sanzionatori legati ad una eventuale violazione dell’adempimento.
In particolare per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è stata prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di due euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
È stato inoltre disposta la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della stessa sanzione, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata una trasmissione corretta dei dati.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa che va da 500 euro a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista dalla norma ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata una trasmissione corretta dei dati.
La suddetta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal sopra citato D.L. n. 193 del 2016) ed ha natura amministrativo-tributaria.
In assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel presente approfondimento la possibilità di effettuare il ravvedimento per le comunicazioni periodiche che riguardano le liquidazioni Iva.
L’obbligo di comunicare telematicamente i dati contabili relativi alle liquidazioni periodiche Iva a partire dal 1° gennaio 2017, viene introdotto dall’art. 4, co. 2 del D.L. 193/2016 che a sua volta ha aggiunto l’art. 21-bis, del D.L. 78/2010. L’adempimento va assolto anche nel caso di eccedenza a credito.
La comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione (per il 2017) per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9 (che poi va al 18/9 in quanto il 16 cade di sabato) senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione ed il versamento (mensili o trimestrali) dell’Iva.
Qualora entro il termine di presentazione siano trasmesse più comunicazioni riferite al medesimo periodo, si ricorda che l’ultima sostituisce le precedenti.
Sono tenuti all’adempimento di cui sopra tutti i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche Iva con cadenza mensile o trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione.
Sono invece esonerati i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione annuale Iva, o effettuare le liquidazioni periodiche (dunque, i soggetti che hanno aderito al regime forfettario, oppure i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972), fintanto che permangano le previste condizioni di esonero.
La comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche è unica, anche per coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separate.
Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 ha approvato il modello della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, fornendo le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione dello stesso.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica ed è formato dai seguenti documenti:
Osserva
I soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione mensile dell’imposta sono tenuti a presentare un modulo per ciascun mese, mentre quelli trimestrali un unico modulo per ciascun trimestre.
La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva potrà essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.
In caso di trasmissione tramite intermediario, questo dovrà rilasciare al contribuente una copia del modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
I dati acquisiti tramite le comunicazioni telematiche saranno resi disponibili al contribuente nel proprio cassetto fiscale nella sezione consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web fatture e corrispettivi, accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
I dati trasmessi potranno essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.
Sempre nel cassetto fiscale, saranno rese disponibili le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare, indicato nella comunicazione dei risultati delle liquidazioni periodiche, così come prescritto all’art. 21-bis, co. 5 del D.L. 78/2010.
Qualora dall’attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria dovesse emergere un risultato difforme da quello indicato nelle comunicazioni trasmesse, l’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente di tale situazione e il contribuente stesso potrà decidere:
Per quanto concerne il regime sanzionatorio previsto dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97, modificato dal D.L. n. 193/2016, in caso di omessa/errata comunicazione dei dati si applica la sanzione di 500 euro, ridotta a 250 se la comunicazione è inviata/corretta entro 15 giorni dalla scadenza.
Con la risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate si è occupata del ravvedimento per le violazioni commesse in riferimento ai nuovi adempimenti comunicativi telematici (comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva), e dopo aver specificato “la natura amministrativo/tributaria” del suddetto regime sanzionatorio, ha riconosciuto l’applicabilità del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 in sede di regolarizzazione delle violazioni commesse.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è un adempimento che sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, risulta propedeutico allo stesso e nell’ottica del ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
E’ necessario comunque inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata fermo il versamento della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Questa sarà ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Osserva
L’obbligo di invio, invece, viene meno quando la regolarizzazione interviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.
Se, ad esempio, con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
Se invece con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono state sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Fattispecie |
Sanzione |
Omessa,incompleta o infedele comunicazione |
Sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro |
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria |
Sanzioni ridotte alla metà |
Trasmissione corretta entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria |
|
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso la dichiarazione annuale Iva |
È dovuta la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta |
Omessa regolarizzazione nella dichiarazione Iva |
Occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, applicando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 (eventualmente ridotta), nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997 |
Volendo fare riferimento alla comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017), in caso di omessa comunicazione vediamo le possibilità di ravvedimento possono eventualmente essere le seguenti:
Se nella dichiarazione Iva 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa si dovrà:
Per agevolare l’adempimento, nella risoluzione sono di seguito riportate delle tabelle che riepilogano le scadenze a regime per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche I.V.A.
Presentazione comunicazione liquidazioni periodiche entro i 15 giorni
Periodo |
Presentazione |
Presentazione entro 15 giorni |
Ravvedimento operoso |
Sanzione ridotta |
I trimestre |
31 maggio (anno n) |
15 giugno (anno n) |
Entro il 29.8 (anno n) |
27,78 euro (250 x 1/9) |
Entro il 30.4 (anno n+1) |
31,25 euro (250 x 1/8) |
|||
Entro il 30.4 (anno n+2) |
35,71 euro (250 x 1/7) |
|||
Entro il 31.12 (anno n+6) |
41,67 euro (250 x 1/6) |
|||
Fino alla notifica dell’atto |
50 euro (250 x 1/5) |
|||
II Trimestre |
16 settembre (anno n) |
1 ottobre (anno n) |
Entro il 05.12 (anno n) |
27,78 euro (250 x 1/9) |
Entro il 30.4 (anno n+1) |
31,25 euro (250 x 1/8) |
|||
Entro il 30.4 (anno n+2) |
35,71 euro (250 x 1/7) |
|||
Entro il 31.12 (anno n+6) |
41,67 euro (250 x 1/6) |
|||
Fino alla notifica dell’atto |
50 euro (250 x 1/5) |
|||
III Trimestre |
30 novembre (anno n) |
15 dicembre (anno n) |
Entro il 28.2 (anno n) |
27,78 euro (250 x 1/9) |
Entro il 30.4 (anno n+1) |
31,25 euro (250 x 1/8) |
|||
Entro il 30.4 (anno n+2) |
35,71 euro (250 x 1/7) |
|||
Entro il 31.12 (anno n+6) |
41,67 euro (250 x 1/6) |
|||
Fino alla notifica dell’atto |
50 euro (250 x 1/5) |
|||
IV Trimestre |
28(29) febbraio (anno n+1) |
15 marzo (anno n+1) |
Entro il 29.5 (anno n) |
27,78 euro (250 x 1/9) |
Entro il 30.4 (anno n+1) |
31,25 euro (250 x 1/8) |
|||
Entro il 30.4 (anno n+2) |
35,71 euro (250 x 1/7) |
|||
Entro il 31.12 (anno n+6) |
41,67 euro (250 x 1/6) |
|||
Fino alla notifica dell’atto |
50 euro (250 x 1/5) |
Presentazione comunicazione liquidazioni periodiche oltre i 15 giorni
Periodo |
Presentazione |
Presentazione oltre 15 giorni |
Ravvedimento operoso |
Sanzione ridotta |
I trimestre |
31 maggio (anno n) |
Dal 16 giugno (anno n) |
entro il 29.8 (anno n) |
55,56 euro (500 x 1/9) |
entro il 30.4 (anno n+1) |
62,50 euro (500 x 1/8) |
|||
entro il 30.4 (anno n+2) |
71,43 euro (500 x 1/7) |
|||
entro il 31.12 (anno n+6) |
83,33 euro (500 x 1/6) |
|||
fino alla notifica dell’atto |
100 euro (500 x 1/5) |
|||
II Trimestre |
16 settembre (anno n) |
Dal 2 ottobre (anno n) |
entro il 15.12 (anno n) |
55,56 euro (500 x 1/9) |
entro il 30.4 (anno n+1) |
62.50 euro (500 x 1/8) |
|||
entro il 30.4 (anno n+2) |
71.43 euro (500 x 1/7) |
|||
entro il 31.12 (anno n+6) |
83.33 euro (500 x 1/6) |
|||
fino alla notifica dell’atto |
100 euro (500 x 1/5) |
|||
III Trimestre |
30 novembre (anno n) |
Dal 16 dicembre (anno n) |
entro il 28.2 (anno n) |
55,56 euro (500 x 1/9) |
entro il 30.4 (anno n+1) |
62,50 euro (500 x 1/8) |
|||
entro il 30.4 (anno n+2) |
71.43 euro (500 x 1/7) |
|||
entro il 31.12 (anno n+6) |
83.33 euro (500 x 1/6) |
|||
fino alla notifica dell’atto |
100 euro (500 x 1/5) |
|||
IV Trimestre |
28(29) febbraio (anno n+1) |
Dal 16 marzo (anno n+1) |
entro il 29.5 (anno n) |
55,56 euro (500 x 1/9) |
entro il 30.4 (anno n+1) |
62.50 euro (500 x 1/8) |
|||
entro il 30.4 (anno n+2) |
71.43 euro (500 x 1/7) |
|||
entro il 31.12 (anno n+6) |
83.33 euro (500 x 1/6) |
|||
fino alla notifica dell’atto |
100 euro (500 x 1/5) |
Nell’ambito delle comunicazioni periodiche potrebbe capitare una mancata annotazione nei termini dell’ultima fattura emessa nel periodo di riferimento (ad esempio, in sede di registrazione dei documenti relativi alla liquidazione Iva del secondo trimestre è possibile riscontrare di aver dimenticato di annotare l’ultima fattura emessa nel corso del primo trimestre).
E’ stato inviato un saldo minore rispetto a quello corretto, e la regolarizzazione della comunicazione errata con il versamento della sanzione (come prevista dalle soprastanti tabelle) richiede anche la regolarizzazione delle c.d. violazioni prodromiche (omessa annotazione della fattura emessa nel periodo di riferimento).
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 42 del 12 ottobre 2016, ha affermato che:
Con particolare riferimento all’ipotesi di mancata annotazione di una fattura emessa è prevista (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97) l’applicazione della sanzione dal 90% al 180% dell’imposta della fattura.
Osserva
In presenza di operazioni non imponibili o esenti è prevista la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo.
A seguito dell’annotazione (tardiva) della fattura verosimilmente si viene a modificare il saldo della liquidazione periodica.
Nella citata Circolare l’Agenzia ha anche specificato che in caso di regolarizzazione di una dichiarazione “infedele” il contribuente, oltre a presentare una dichiarazione integrativa, deve “versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale – relativa alle altre violazioni riguardanti l’infedeltà dichiarativa, o quella prevista per l’omesso versamento, avvalendosi eventualmente del ravvedimento operoso con l’applicazione delle riduzioni previste dalla legge a seconda del momento in cui interviene il versamento”.
Nel caso delle liquidazioni periodiche, non si concretizza l’ipotesi di una dichiarazione infedele in quanto l’adempimento si caratterizza per essere una comunicazione. La sua regolarizzazione richiederà anche il versamento della sanzione ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 collegata al tardivo versamento del saldo Iva periodico.
Esempio regolarizzazione (mancata annotazione fattura)
Dai risultati della liquidazione periodica Iva (I trimestre 2017 regolarmente inviata nei termini) è risultato un saldo a debito pari a 3.000 euro versato entro il 16.4.
Dopo l’invio si riscontra la mancata annotazione di una fattura emessa in data 31 marzo 2017 (imponibile 4.000 + Iva 880).
Il saldo della liquidazione del mese di marzo 2017 (corretto) risulta pari a 3.880.
Successivamente (in data 8 agosto 2017) il contribuente invia all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione dei dati relativa al primo trimestre (gennaio – marzo) 2017 versando:
Quadro Normativo |
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104 del 27 luglio 2017 Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 |
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