Comunicazione valida anche se la PEC del difensore risulta piena

Pubblicato il 21 maggio 2018

E’ da ritenere valida e regolarmente avvenuta la comunicazione di cancelleria inviata via PEC al difensore del ricorrente, anche se la casella di posta del legale risultipiena.

Lo ha spiegato la Suprema Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile un ricorso contro il decreto di rigetto di un’opposizione ad uno stato passivo fallimentare.

Nel dettaglio, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, il quale aveva dedotto e documentato che il deposito del decreto impugnato era stato comunicato ai ricorrenti tramite PEC.

Difatti, pur essendo pervenuto alla Cancelleria del Tribunale un messaggio di mancata comunicazione in quanto la casella PEC del difensore dei ricorrenti risultava “piena”, tale comunicazione doveva ritenersi comunque valida con conseguente inammissibilità dell'odierno ricorso, notificato tardivamente.

E’ il titolare dell’account che deve controllare la PEC

Sul punto, la Sezione Lavoro della Cassazione – sentenza n. 12451 del 21 maggio 2018 – ha ricordato come sia dovere del titolare dell'account di posta elettronica certificata quello di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale.

Lo stesso è, inoltre, tenuto ad utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che a controllare prudentemente la posta in arrivo, compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata”.

In definitiva, nel caso esaminato la comunicazione via PEC doveva ritenersi regolarmente avvenuta e, pertanto, il ricorso depositato oltre i termini decorrenti da tale comunicazione andava considerato inammissibile.

L'avvocato – si legge nel corpo della decisione - una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata e dopo anche aver effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC, “diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati".

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