Comunicazione liquidazioni periodiche Iva. Lettere di compliance per il ravvedimento

Pubblicato il 30 ottobre 2019

Promozione dell’adempimento spontaneo per i titolari di partita Iva che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” per il 1° o 2° trimestre del 2019, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle entrate detta le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della GdF, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse dal contribuente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente stesso e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Le lettere - si legge nel provvedimento n. 736758 del 29 ottobre 2019 - hanno la finalità della promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” (ex articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), per il 1° o 2° trimestre del 2019, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere (comunicate, ex articolo 1 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni).

Gli interessati, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, sono invitati a fornire chiarimenti e idonea documentazione nel caso in cui si ravvisino inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle entrate o intendano comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia. Si può procedere anche tramite il canale di assistenza Civis.

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva. Ravvedimento operoso per i destinatari

I destinatari delle comunicazioni sono coloro per i quali non è pervenuta la comunicazione liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo o comunicato transazioni con l’estero.

L’Agenzia trasmette la comunicazione, contenente le informazioni utili, agli indirizzi Pec, ma la stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili da parte del contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

Si può porre rimedio agli eventuali errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

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