Nel caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione, il locatore non perde il diritto all’opzione della cedolare secca se ha manifestato un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione, effettuando i relativi versamenti e indicando i redditi soggetti a cedolare nella sua dichiarazione. Dovrà comunque versare una sanzione pari a 50 euro, se presenta il modello RLI con un ritardo non superiore a 30 giorni, 100 euro per un ritardo superiore a 30 giorni.
Normativa |
D.L. n. 23 del 14 marzo 2011 (art. 3 comma 3) D.L. 193 del 10 ottobre 2016 (art. 7- quater) Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 30 del 10 marzo 2017 |
Soggetti interessati |
Soggetti che optano per la cedolare secca |
Cedolare secca |
L’opzione per la cedolare secca, come noto, prevede, nell’ambito di un contratto di locazione tra privati, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Chi opta per la cedolare secca non dovrà versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo, generalmente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. Inoltre, con la cedolare si rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. |
Registrazione del contratto di locazione |
Il contratto di locazione può essere registrato:
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola nella quale il conduttore dichiari di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (D.L. 145/2013) |
Esercizio dell’opzione |
L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata alla registrazione del contratto o nelle annualità successive. Alla registrazione del contratto, l’opzione deve essere effettuata con il modello RLI utilizzato per la registrazione dell’atto stesso. L’opzione, nelle annualità successive va esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, utilizzando il modello RLI. Allo stesso modo, si può scegliere la cedolare in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, sempre entro 30 giorni dal momento della proroga. Per i contratti per i quali non vi è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore può, alternativamente:
Chi decide di avvalersi della cedolare secca, ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione. |
Proroga del contratto |
In caso di proroga del contrato con l’opzione della cedolare, nel modello RLI occorre compilare la Sezione II “Adempimento successivo”, che riguarda il contratto già registrato.
E’ possibile, in tale occasione, effettuare la comunicazione dei dati catastali o modificare le proprie scelte relative alla cedolare secca, barrando le apposite caselle e compilando i relativi quadri.
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Decreto 193/2016 |
Il D.L. n. 193 del 10 ottobre 2016 (articolo 7-quater), convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato l’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 23 del 14 marzo 2011 (cedolare secca sugli affitti), introducendo alcune semplificazioni con riferimento appunto alla cedolare secca. Le novità riguardano la proroga del contratto con la previsione che:
Chi intende beneficiare del regime sostitutivo, è tenuto a rinnovare l’opzione alla scadenza del contratto. Il rinnovo avviene con la presentazione del modello RLI entro 30 giorni dalla data della proroga. In assenza della comunicazione della proroga, il regime di tassazione sostitutivo viene revocato con conseguente obbligo di pagamento:
La novità stabilita dal citato decreto prevede, in una ottica di semplificazione in tema di comportamento concludente, che la mancata comunicazione della proroga non comporti la revoca dell’opzione per il regime sostitutivo, a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare la cedolare pagando l’imposta sostitutiva e dichiarando i redditi da cedolare secca in sede, appunto, di dichiarazione dei redditi. La mancata comunicazione della proroga, pur non comportando la revoca automatica della cedolare secca, prevede invece l’applicazione di una sanzione pari a:
E’ interessante notare che tale tipo di sanzione è prevista soltanto per la cedolare secca, in quanto relativamente ai contratti di locazione ordinari non è prevista una sanzione specifica, ma solo quella per il mancato versamento dell’imposta di registro dovuta sulla proroga. |
Il codice per versare la sanzione |
Il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca è stato istituito dalla risoluzione agenziale n. 30, del 10 marzo 2017, ed è il codice:
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Compilazione del Modello F 24 |
Il versamento andrà effettuato aatraverso il modello F24 con elementi identificativi. In sede di compilazione del modello, nella sezione contribuente, sono indicati:
Nella sezione "Erario ed Altro", sono invece indicati:
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Il codice identificativo del contratto |
Il codice identificativo del contratto è anche reperibile attraverso la funzione “Ricerca codice identificativo del contratto di locazione”, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it Nel caso in cui il suddetto codice identificativo non sia disponibile, il campo elementi identificativi è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) che si determina con le seguenti regole:
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Calcolo del codice identificativo |
Contratto di locazione registrato presso l’Ufficio territoriale: Codice ufficio TMD.
La sequenza da inserire nel campo elementi identificativi è:TMD1505011852000. |
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