Comunicazione dei lavori usuranti in scadenza, ecco come fare

Pubblicato il 17 marzo 2021

Entro il 31 marzo  2021 i datori di lavoro o i loro intermediari delegati sono tenuti ad inviare la comunicazione per il monitoraggio delle attività lavorative usuranti svolte nell'anno 2020.

Cosa è la comunicazione dei lavori usuranti

La comunicazione finalizzata al monitoraggio dei lavori usuranti è stata istituita dall'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 67/2011 come attuato dal Decreto Interministeriale  20 settembre 2011, modificato dal Decreto Interministeriale 20 settembre 2017.

Il legislatore non ha previsto un termine ad hoc, limitandosi a richiedere una periodicità annuale. Con nota direttoriale del 28 novembre 2011, il Ministero del lavoro ha però specificato che, in assenza di indicazioni al riguardo, il temine massimo per l'effettuazione degli adempimenti è da fissare nel 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Pertanto entro il 31 marzo 2021 il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto:

  1. lavorazioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del DM  19 maggio 1999 (art. 1, comma  1, lettera a), D.Lgs. n. 67/2011);
  2. lavoro notturno (art. 1, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 67/2011);
  3. lavori inseriti in processi produttivi in serie o in “linea catena” (art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 67/2011);
  4. la conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 67/2011).

In caso di svolgimento di lavoro notturno la comunicazione di monitoraggio deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini della comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 5, commi 1 del D. Lgs. n. 67/2011, per la quale è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno diritto alla pensione anticipata.

Datori di lavoro e altri soggetti obbligati

La comunicazione deve essere effettuata da:

Come effettuarla

La comunicazione va effettuata utilizzando il modello LAV_US con le seguenti casistiche:

Il primo step della procedura prevede l'autenticazione al portale Servizi Lavoro e quindi la successiva compilazione online del modello, che è suddiviso in più sezioni.  Più nel dettaglio, si dovranno indicare nella sezione:

- Datore di lavoro: le informazioni riguardanti l'azienda datrice di lavoro;

- Dati INPS:  la matricola INPS e tutti gli altri dati identificativi;

- Dati INAIL: la matricola INAIL;

- Altro Ente: l'altro Ente di iscrizione dell'azienda;

- Elenco delle unità produttive, la sezione centrale del modello: le unità produttive dove lavorano i lavoratori impiegati in attività usuranti, i loro dati identificativi e i periodi di svolgimento delle mansioni usuranti.

Il modello LAV_US, una volta compilato e inviato viene messo a disposizione dei competenti Istituti previdenziali.

Quando e quali sanzioni si applicano

La mancata comunicazione di monitoraggio dei lavori usuranti è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro solo nel caso di esecuzione di lavoro notturno.

Elenco dei lavori da comunicare

 

Lavori particolarmente usuranti

 

Articolo 2 DM 19 maggio 1999

 

·         lavori in galleria, cava o miniera;

 

·         lavori in cassoni ad aria compressa;

 

·         lavori svolti dai palombari;

 

·         lavori ad alte temperature;

 

·         lavorazione del vetro cavo;

 

·         lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

 

·         lavori di asportazione dell'amianto.

 

Lavori notturni

 

Articolo 1, decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66

 

Lavoratori addetti alla “linea catena”

 

Articolo 1, comma 1 lettera c) e allegato 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67

 

·         Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;

 

·         Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

 

·         Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

 

·         Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

 

·         Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;

 

·         Elettrodomestici;

 

·         Altri strumenti e apparecchi;

 

·         Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

 

·         Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

 

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Articolo 1, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67

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