Comunicazione dei commercianti al minuto per vendite cash agli stranieri senza indicazione del conto corrente

Pubblicato il 30 maggio 2012 Il modello per effettuare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, da parte degli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo che vendono beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, necessita di un aggiornamento affinché possa darsi attuazione a quanto richiesto dalla legge di conversione, n. 44/2012, del D.L. n. 16/2012, e, quindi, poter inserire il numero di conto corrente del cedente.

Si rammenta l'abbassamento a 999 euro, da parte del testo iniziale del D.L. n. 16, della soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore; in sede di conversione del decreto-legge, è stata introdotta una deroga alla limitazione all’uso del contante, consentendo ai commercianti al minuto ed alle agenzie di viaggio e turismo di vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.

Ciò a condizione che si invii apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate in base alle modalità ed ai termini stabiliti con il provvedimento agenziale del 23 marzo 2012. La legge di conversione ha anche previsto che nella comunicazione venga indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

Ma, poiché il modello approvato con il documento del 23 marzo non contiene un campo apposito dove indicare l'elemento del conto corrente, non viene reso possibile adempiere al dettato normativo.

Inoltre, sarebbe opportuno che l'Agenzia delle entrate detti istruzioni specifiche per coloro i quali hanno adempiuto alla comunicazione in base al modello vigente e che quindi non hanno comunicato il dato relativo al conto corrente.
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