Prorogati i termini per l’invio, da parte degli operatori finanziari, dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 340401/2022 firmato dal direttore Ruffini, in data 2 settembre, ha concesso più tempo agli operatori finanziari che devono trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.
Il nuovo documento di prassi modifica il precedente provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022, che aveva dato attuazione all’obbligo comunicativo previsto dall’articolo 22, comma 5 ultimo periodo, del DL 124/2019, secondo il quale gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Tale provvedimento aveva sancito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, fosse effettuata entro il giorno 5 settembre e che entro il 31 ottobre fossero trasmesse le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.
Inoltre, stabiliva anche che – a regime – il flusso informativo dovesse essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.
Da parte di molti operatori finanziari sono, però, giunte segnalazioni con le quali si sono evidenziate difficoltà tecniche nel rispettare le suddette scadenze di trasmissione.
Alla luce di tutto ciò, il direttore delle Entrate ha disposto la proroga dei termini originariamente fissati.
Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 340401/2022 viene disposto quanto segue:
Inoltre, è ampliato di un giorno anche il termine di trasmissione del flusso informativo che, in base alle precedenti indicazioni, doveva essere inviato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.
È disposto, ora, che a regime, i dati dovranno essere trasmessi entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".