Comunicazione annuale lavori usuranti, adempimento entro fine mese

Pubblicato il 18 marzo 2019

Adempimento in vista per i datori di lavoro che hanno occupato, nel 2018, lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011).

Entro il 31 marzo 2019, infatti, occorre comunicare – in via telematica compilando il “modello LAV_US” sul sito di “cliclavoro” ovvero del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti, pena l’applicazione di pesanti sanzioni.

La comunicazione è necessaria affinché i lavoratori stessi possano usufruire del pensionamento anticipato a loro riservato. Per effettuare la comunicazioni bisogna innanzitutto accreditarsi al sistema (se non si è ancora registrati) e successivamente procedere alla compilazione del modulo online.

Comunicazione annuale lavori usuranti, quali dipendenti comunicare?

Le categorie di soggetti da comunicare telematicamente con il modello “LAV_US” sono:

Comunicazione annuale lavori usuranti: intermediari abilitati alla comunicazione

I soggetti abilitati alla comunicazione telematica obbligatoria sono:

Modalità di comunicazione lavori usuranti

Per poter procedere all’invio della comunicazione sarà necessario dapprima registrarsi sul sito di cliclavoro al seguente indirizzo (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx). Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema, compilare online il modello LAV_US e procedere all’invio (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).

In via preliminare, bisogna selezionare la voce “monitoraggio” nel menu a tendina “modelli”, per poi scegliere il modello di interesse fra:

Il modello si compone:

Sanzioni per omessa comunicazione annuale di lavori usuranti

In caso di mancato adempimento, si applica una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004).

Si ricorda che non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l’omissione della stessa ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero.

Infine, non è ritenuta sanzionabile l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni interessate, in quanto tale dato è puramente indicativo e utile ai soli fini della quantificazione, da parte degli Istituti interessati, del numero delle possibili richieste di pensionamento anticipato.

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