Il decreto Mef del 24 febbraio 2016, recante “Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016.
Il provvedimento dispone le modalità per il riversamento, rimborso e regolazioni sulla spesa del bilancio statale di tutti i tributi locali, dando priorità a: Imu, maggiorazione Tares, Imi (imposta municipale immobiliare istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano) e Imis (imposta immobiliare semplice istituita dalla Provincia autonoma di Trento).
Il Dipartimento delle Finanze, con circolare 1/DF del 14 aprile 2016, fornisce le prime istruzioni operative per il suddetto rimborso dei tributi locali, alla luce delle disposizioni del decreto interministeriale MEF/Interno del 24 febbraio 2016.
Viene espressamente indicata la data entro la quale i contribuenti riceveranno i rimborsi dell'Imu 2012 e annualità seguenti: ossia dell'Imu di competenza dello Stato che è stata versata erroneamente ai Comuni.
A partire dal prossimo 28 aprile, infatti, verrà resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale un'applicazione creata dal MEF per la trasmissione telematica dei dati disponibili, in grado di gestire l'elevato numero di istanze dei rimborsi.
La circolare 1/DF specifica che i Comuni, a partire da tale data, dovranno caricare sul Portale del federalismo i provvedimenti di rimborso già perfezionati; si avrà tempo 60 giorni e, dunque, fino al 27 giugno 2016 si potrà agire sull'applicazione, mentre lo Stato effettuerà il rimborso degli importi dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli stessi gli interessi legali.
Ciò vuol dire che entro il 25 settembre 2016 i contribuenti riceveranno finalmente i rimborsi, in due modi differenti:
tramite accredito sul conto, se hanno fornito il proprio codice Iban
tramite assegno circolare emesso dalla Banca d'Italia o contante da riscuotere presso la Banca d'Italia, in assenza di codice Iban.
Precisa ulteriormente la circolare che sono salve le istanze e le comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai Comuni.
Tuttavia, saranno ritenuti validi, ai fini dei rimborsi, solo i dati che verranno inviati tramite la nuova procedura: non sono validi invece i dati inviati o già inviati con modalità diverse da quelle ora previste.
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