Comuni montani alla cassa per l'Imu con le nuove regole
Pubblicato il 02 dicembre 2014
Il
Decreto interministeriale del 28 novembre 2014, presto in “Gazzetta”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del Dl
66/2014,
rivede le esenzioni Imu dei terreni situati nei comuni montani.
La norma tocca tutto il territorio nazionale
tranne la provincia autonoma di Bolzano, che ha varato una legge provinciale ad hoc.
Un comunicato stampa del Mef sinteticamente riepiloga che sono esenti:
- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
I soggetti obbligati al versamento per l’anno 2014, sulla base del decreto in oggetto, devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.