Comune in dissesto. Niente giudizio di ottemperanza
Pubblicato il 07 febbraio 2012
Anche il giudizio di ottemperanza, se rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, è soggetto al principio del divieto dell'azione esecutiva individuale nei confronti del Comune.
Ciò in quanto la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati “
è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore”.
E’ quanto precisato dai giudici del Consiglio di Stato nel testo della
sentenza n. 226 del 19 gennaio 2012, con cui è stato respinto il ricorso presentato dal cessionario di un credito nei confronti di un Comune in dissesto, sul quale si era già formato il giudicato, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato medesimo.