In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti in solido può essere pronunciata quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ovvero, per comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, o anche dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi.
E’ questa l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, relativamente all’art. 97 c.p.c., superando un orientamento ormai risalente nel tempo, secondo cui in tema di condanna alle spese di giudizio, nell'ipotesi di convergenza degli atteggiamenti difensivi, il vincolo di solidarietà resta circoscritto nei limiti in cui sussista l’interesse comune, con conseguente diversa incidenza nella responsabilità per le spese relative a domande di contenuto notevolmente difforme.
Il Supremo Collegio tuttavia, con la presente pronuncia, pare non condividere detto ragionamento, ritenendo piuttosto che il vincolo di solidarietà operi o non operi per il solo fatto che l’interesse comune sussista o non sussista, essendo posto nel prevalente interesse della parte vittoriosa nel processo, la quale fondamentalmente abbia resistito alle comuni pretese o difese delle parti soccombenti.
In altre parole, non è concepibile una “solidarietà limitata” o commisurata alla “parte della domanda”, essendo irrilevante nei confronti del creditore parte vittoriosa nel giudizio, che la misura dell’interesse alla causa sia diverso per ciascuna delle parti soccombenti. D’altra parte – conclude la Corte con sentenza n. 20916 del 17 ottobre 2016 – ove il giudice di merito abbia ritenuto la sussistenza di un interesse comune ed abbia condannato i soccombenti in solido al pagamento delle spese di lite, la misura dell’interesse di ciascuno (riferibile al valore delle singole domande), è rilevante solo nei rapporti interni, in ossequio alla regola sulle obbligazioni solidali di cui all’art. 1298 c.c.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".