Compro oro. Fissato il contributo da versare per l’iscrizione al registro

Pubblicato il 31 luglio 2018

Fissato dall’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) il contributo che gli operatori Compro oro devono versare per l’iscrizione al registro che sarà operativo dal 3 settembre 2018.

Con circolare n. 30 del 26 luglio 2018, l’OAM dà attuazione a quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 92 - disposizioni per l'esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 - ai sensi del quale l'esercizio dell'attività di Compro oro è riservato agli operatori iscritti nell’apposito registro, istituito presso l'OAM.

La circolare determina l’entità ed i criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti nel registro a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro stesso, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al versamento.

Contributo variabile a seconda dell’organizzazione e della esclusività o meno dell’attività

Il contributo per il primo anno di applicazione, per coloro che svolgono come attività prevalente quella di Compro oro, viene determinato come segue:

Per coloro che svolgono l’attività di Compro oro come attività secondaria, il contributo è il seguente:

Il contributo va versato al momento dell’iscrizione al registro.

Domanda d’iscrizione al registro entro il 2 ottobre 2018

Il registro sarà avviato il 3 settembre 2018 e gli operatori in attività dovranno presentare la domanda d’iscrizione entro il 2 ottobre.

Qualora intervengano variazioni delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell’attività svolta, l’operatore è tenuto a comunicarlo immediatamente all’OAM attraverso il sistema telematico di gestione del registro. Sarà inoltre necessario effettuare un nuovo versamento per la maggiore quota dovuta.

In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione o nell’ipotesi di cancellazione, i contributi versati non saranno rimborsati.

Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore Compro oro nel registro.

Annualità successive

L’OAM determinerà in seguito il contributo dovuto per le annualità di iscrizione successive alla prima, indicando anche i criteri e le modalità di versamento. Per il 2019, le informazioni saranno fornite a maggio dell’anno stesso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy