Composizione negoziata e ruolo dell’organo di controllo

Pubblicato il 08 novembre 2021

Nuovo approfondimento della Fondazione nazionale dei commercialisti sulle misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale di cui al Dl n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 147/2021.

Organo di controllo nella composizione negoziata della crisi d'impresa

Dopo un generale inquadramento delle novità normative da ultimo introdotte, il documento di ricerca – pubblicato il 4 novembre 2021 – si sofferma sul ruolo e sulle responsabilità dell'organo di controllo nell’ambito della nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, sostitutiva, pro tempore, degli istituti disciplinati nel titolo II del Codice della crisi.

Tale strumento – viene sottolineato – interviene in aiuto alle imprese in difficoltà e prevede un percorso strutturato che risulta semplificato rispetto alla procedura di composizione assistita condotta davanti all’OCRI: la nuova composizione, di tipo negoziale e stragiudiziale, viene gestita da un esperto indipendente con diligenza, riservatezza, imparzialità e terzietà rispetto alle parti e ai soggetti coinvolti.

L’imprenditore accede volontariamente alla composizione negoziata, atteso che le trattative iniziano previa sua istanza.

Segnalazione dell’organo di controllo

Nel caso di società di capitali e cooperative, tuttavia, tale istanza può originare dalla segnalazione effettuata dall’organo di controllo, quando nominato, circa la sussistenza dei presupposti individuati dal medesimo Decreto legge.

La segnalazione dell’organo di controllo – si legge nel testo – deve essere in primo luogo tempestiva in relazione alle specifiche circostanze.

La stessa, inoltre, deve:

Funzione consultiva, vigilanza su trattative e attuazione impegni 

Oltre che in funzione di prevenzione, l’organo di controllo interviene anche nella cosiddetta fase di “emersione tempestiva delle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza nonché durante le trattative.

Difatti, l’ultimo periodo dell’art. 1, primo comma, del Dl recita espressamente che rimane fermo il dovere di vigilanza dell’organo di controllo di cui all’art. 2043 c.c., quindi anche sulla ricorrenza delle condizioni prescritte dall’ordinamento e sull’indipendenza dell’esperto nominato.

Sono anche previste alcune ipotesi in cui l’organo di controllo scambia rilevanti informazioni con l’esperto indipendente, al fine del buon esito delle trattative.

Una volta cessate queste ultime, lo stesso continua a esercitare la propria vigilanza sull’attuazione, da parte dell’organo amministrativo, degli impegni assunti a seguito della composizione.

Responsabilità ascrivibili all’organo di controllo

Il documento, a seguire, è dedicato alla responsabilità dell’organo di controllo: il suo ruolo proattivo nell’effettuare la segnalazione e nell’adempimento diligente degli obblighi di vigilanza durante le trattative sono valutati ai fini della responsabilità ex art. 2407 c.c.

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