Ammesse le rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo di quelle di pari importo, per chi intende accedere alla composizione negoziata della crisi avvalendosi rateizzazione dei debiti per il pagamento dei tributi non ancora iscritti a ruolo.
Lo afferma la risposta n. 443 del 2 ottobre 2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di rateizzazione del debito fiscale in caso di composizione negoziata della crisi.
Una società contribuente rappresenta al Fisco di voler procedere alla composizione negoziata della crisi, ai sensi della parte I, titolo II, capo I, del Dlgs 14/2019, aggiornato dal Dlgs n. 83/2022 e dal Dl n. 73/2022, convertito, beneficiando della misura di cui all'articolo 25-bis, comma 4, del Cci, così come ''rafforzata'' dall'articolo 38, comma 1, del Dl n. 13/2023, che consente di rateizzare il pagamento di debiti tributari non ancora iscritti a ruolo.
La domanda è: invece delle rate di pari importo, si può ottenere una rateizzazione decennale che preveda rate variabili proporzionate ai “flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale”?
L’Agenzia rammenta come il procedimento di composizione negoziata della crisi dispone che l’Agenzia delle Entrate possa concedere – per venire incontro all’imprenditore nei primi mei di operatività dell’istituto – dietro istanza sottoscritta anche da un esperto, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.
Si aggiunge che, in quanto compatibili, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 19 del DPR n. 602/1973. Tale norma regola la rateizzazione e stabilisce che al contribuente, che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Inoltre, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Il piano di rateazione può prevedere fino a 120 rate mensili nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
In definitiva, la norma che dispone l’accesso alla composizione negoziata della crisi, richiamando l’articolo 19 suddetto, nulla stabilisce in merito alla tipologia di rate da versare (costanti o variabili) e, quindi, è ammessa la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
La determinazione dell'importo delle rate da versare spetterà all'Ufficio creditore.
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