Composizione negoziata: avvio effettivo con l'accettazione dell'esperto

Pubblicato il 13 dicembre 2021

Il Tribunale di Brescia in tema di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: inammissibile la richiesta di conferma delle misure protettive se non è ancora intervenuta la nomina dell'esperto, la relativa accettazione, né la pubblicazione “complessiva” dell'istanza nel registro delle imprese.

Misure protettive in composizione negoziata: da quando si producono gli effetti?

Le misure protettivi attivabili nell'ambito della procedura di composizione negoziata hanno effetto dopo che la relativa istanza di applicazione venga pubblicata nel registro delle imprese, unitamente all’accettazione dell’esperto indipendente.

Perché poi, questi effetti protettivi si consolidino, è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria alla quale l’imprenditore già “schermato” ha l’onere di rivolgersi con ricorso depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive ovvero l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Ritenere che "per l’apertura dell’ombrello protettivo" sia indispensabile la pubblicazione tanto dell’istanza applicativa quanto dell’accettazione dell’esperto appare in linea sia con il dato letterale degli artt. 6 e 7 del Dl n. 118/2021 che con la ratio complessiva del sistema della composizione negoziata della crisi.

E' quanto evidenziato dal Tribunale di Brescia nel testo dell'ordinanza del 2 dicembre 2021, una delle prime pronunce aventi ad oggetto la nuova procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, introdotta dal recente Dl n. 118/2021.

Nel caso esaminato, l'autorità giudiziaria ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 7 del Decreto legge, con cui una Srl aveva chiesto la conferma delle misure protettive di cui all’art. 6 del medesimo testo normativo.

Nella loro decisione, i giudici di merito hanno ritenuto rilevante il fatto che, allo stato, parte ricorrente si era limitata a chiedere al segretario generale della Camera di commercio di nominare l’esperto indipendente.

Tuttavia, non era ancora intervenuta né la nomina del professionista né la sua accettazione, né, logicamente, la pubblicazione “complessiva” dell'istanza.

Per il Tribunale, ciò posto, la società non poteva chiedere conferma o modifica di effetti protettivi che, in realtà, non si erano ancora prodotti.

Crisi d'impresa: le misure protettive applicabili

Le misure protettive richieste - si rammenta - sono attivabili ex art. 6 del richiamato Decreto legge “laddove vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative”.

Si prevede, nel dettaglio, che l’imprenditore istante, già con la domanda di nomina dell’esperto o con successiva istanza, possa chiederne l’applicazione.

Queste, da un lato, possono consistere nel divieto, per i creditori, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari tanto sul suo patrimonio quanto sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Inoltre, viene escluso che dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata possa essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento dell’imprenditore coinvolto nel percorso di risanamento negoziato.

Secondo il Tribunale bresciano, come detto, perché l'effetto protettivo si sprigioni è necessario che l’istanza di applicazione delle misure, unitamente all’accettazione dell’esperto, sia pubblicata nel registro delle imprese.

Del resto - si legge nella decisione - il percorso di composizione negoziata "può dirsi effettivamente avviato soltanto con l’accettazione dell’esperto", motore del percorso medesimo, a cui è affidato il compito "sostanziale" di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa.

Domanda di concordato pendente? Composizione solo dopo dichiarazione di improcedibilità

Da segnalare che nella medesima pronuncia, il Tribunale bresciano ha fornito un'ulteriore precisazione per i casi in cui, come per quello esaminato, sia già pendente una domanda di concordato preventivo.

In tale ipotesi - ha stabilito il giudice di merito - l'impresa in crisi non può presentare domanda di composizione negoziata se prima non è intervenuta, a cura del tribunale competente, la dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato. 

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