Confermata, dalla Cassazione, la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto, considerato per “sommatoria”.
Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva specificato, nel provvedimento espulsivo, le assenze prese in considerazione ai fini del licenziamento, ma il periodo di assenza, di fatto, risultava inferiore al periodo di comporto limite previsto dalla contrattazione.
Erano state considerate, infatti, anche delle assenze ingiustificate che non potevano essere conteggiate per tale superamento.
Secondo i giudici di merito, non era poi possibile modificare o aggiungere ex post dei giorni al periodo di comporto.
Con sentenza n. 8628 del 16 marzo 2022, la Suprema corte ha ritenuto corretta la conclusione di merito.
Ha, quindi, precisato che nel caso in cui - come nella specie - il datore di lavoro abbia specificato, nel provvedimento espulsivo, le assenze prese in considerazione ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto, non è poi possibile modificare o aggiungere successivamente i giorni in contestazione (quali giorni di malattia) al periodo di comporto.
Il principio - ha evidenziato la Corte - è conforme all'orientamento secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato articolo 2 della Legge n. 604/66, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato. Tuttavia, ciò vale per il comporto cosiddetto “secco” (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore.
Invece, nel comporto cosiddetto per “sommatoria” (plurime e frammentate assenze) occorre un’indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore.
Del resto, anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, vale la regola generale dell’immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore.
Ne consegue che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria, essendo esclusa invece l'esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative.
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