Il D.Lgs. n. 151/2015 ha abrogato la facoltà per il datore di lavoro, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in presenza del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
Tuttavia, adesso – grazie alla modifica apportata all’art. 34, comma 2-bis, D.Lgs. n. 81/2008 - lo stesso datore può svolgere direttamente tali compiti, in alternativa al servizio di prevenzione e protezione, purché frequenti gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del T.U., previa informativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nelle:
- aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
- altre aziende fino a 200 lavoratori.
Sono, in ogni caso, escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del DPR n. 175/1988, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del medesimo decreto, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
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