Compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, direttamente al datore

Pubblicato il 04 novembre 2015

Il D.Lgs. n. 151/2015 ha abrogato la facoltà per il datore di lavoro, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in presenza del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Tuttavia, adesso – grazie alla modifica apportata all’art. 34, comma 2-bis, D.Lgs. n. 81/2008 - lo stesso datore può svolgere direttamente tali compiti, in alternativa al servizio di prevenzione e protezione, purché frequenti gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del T.U., previa informativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nelle:

-        aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;

-        aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;

-        aziende della pesca fino a 20 lavoratori;

-        altre aziende fino a 200 lavoratori.

Sono, in ogni caso, escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del DPR n. 175/1988, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del medesimo decreto, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

03/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

03/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy