Competenza giurisdizionale in materia di danni da illecito online
Pubblicato il 26 ottobre 2011
Chi asserisca di aver subito una violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, può esperire un'azione di risarcimento al fine di ottenere la totalità del danno cagionato, sia dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, sia dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi.
Tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, anche se in questo caso potrà agire non per la totalità del danno cagionato ma solo per il solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.
E' quanto precisato dai giudici della Corte di giustizia dell'Ue nel testo della decisione depositata il
25 ottobre 2011, con riferimento alle cause riunite C-509/09 e C-161/10.