Qualora, per indeterminatezza, non sia possibile individuare il luogo di consumazione di un reato tributario associativo - per cui non possono essere impiegati i criteri generali di determinazione della competenza ex art. 8 c.p.p. – occorre far riferimento al criterio dell’accertamento tributario quale luogo che incardina la competenza ex art. 18 D.Lgs. 74/2000. Trattasi difatti di criterio sussidiario prevalente, per sua natura speciale, rispetto alle regole di cui al codice di procedura penale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, andando a decidere sulla competenza in ordine ad una complessa vicenda di rapporti intersoggettivi per il compimento di sistematiche frodi fiscali, intervenuti tra società ubicate ed operanti sia nel nord Italia che all'estero.
Nel caso de quo – ha dichiarato la Corte con sentenza n. 36358 del primo settembre 2016 – non potendo soccorrere i criteri generali di cui all'art. 8 c.p.p., stante l’elevato numero e la diversa nazionalità dei soggetti coinvolti nel reato, la competenza a decidere va attribuita al luogo di accertamento dello stesso, che corrisponde, in altre parole, a quello in cui la Guardia di Finanza ha svolto accertamenti di competenza del proprio ufficio ed in cui il P.m. ha iscritto il procedimento nel registro generale (nella specie, provincia del nord Italia).
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