Uno degli aspetti più problematici del lavoro intermittente è quello legato all’indennità di disponibilità. La legge prevede che venga corrisposta una somma di denaro al lavoratore, che si vincola contrattualmente a rispondere alla chiamata, per i periodi nei quali garantisce la propria disponibilità. Sul punto si precisa che, qualora il lavoratore dovesse avere un contratto di lavoro intermittente stipulato per particolari periodi (ad esempio: periodo natalizio, pasquale o estivo), l'indennità di disponibilità è dovuta solo in caso di effettiva chiamata, ma per tutto il periodo di inattività precedente e posteriore alla chiamata stessa. Con riguardo, invece, al lavoro a chiamata effettuato fuori dai suddetti periodi particolari, l'indennità di disponibilità dovrà coprire tutto il periodo contrattuale, salvo che il lavoratore non risulti mai chiamato durante l'intero periodo di durata del contratto. Nel caso di lavoro intermittente a tempo indeterminato, ci si trova nell’impossibilità di circoscrivere il periodo di durata del contratto in relazione al quale determinare l’indennità.
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