Compensi Commercialisti, stop all’automatismo delle maggiorazioni

Pubblicato il 30 novembre 2020

L’art. 18 del D.M. n. 140/2012 prevede per i Dottori Commercialisti la possibilità di una maggiorazione fino al 100% del compenso determinato sulla base dei parametri generali di cui all’17 del menzionato decreto ministeriale e dei parametri specifici individuati, di volta in volta, per le singole attività degli iscritti.

Con il Pronto Ordini n. 75 del 27 novembre 2020, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione delle maggiorazioni dei compensi, di cui all’art. 18 del D.M. n. 140/2012, per le attività svolte dai Commercialisti.

Compensi Commercialisti, i parametri per la maggiorazione

Il D.M. n. 140/2012 ha introdotto appositi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti iscritti negli Ordini sottoposti alla vigilanza del Ministero di Giustizia. All’art. 1, co. 7 del citato provvedimento le soglie numeriche ivi previste, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, non sono vincolanti costituendo per il giudice un criterio orientativo per la determinazione del compenso del professionista.

Con specifico riferimento alla liquidazione giudiziale del compenso per le prestazioni fornite dai Commercialisti, il co. 1 dell’art. 17 del decreto stabilisce i seguenti criteri generali per la sua determinazione:

Per la valutazione delle maggiorazioni, il giudice non è in alcun modo vincolato ai valori minimi e massimi previsti dai parametri specifici relativi al valore della pratica. Quindi, il sistema così individuato è elastico e non prevede applicazioni automatiche.

Compensi Commercialisti, quando si applica la maggiorazione?

L’art. 18, co. 1, del decreto in commento stabilisce che “per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.

Dunque, tale articolo “definisce i limiti orientativi entro cui far operare il parametro della complessità della prestazione, prevedendo una maggiorazione sino al 100% in caso di prestazione complessa ed una riduzione sino al 50% per le prestazioni che vengano effettuate senza particolare impiego di risorse, speditamente e in assenza di questioni rilevanti”.

Ne deriva che la maggiorazione prevista dall’art. 18 è riferibile ad uno solo dei parametri generali individuati dal legislatore, ossia quello della complessità e urgenza della pratica.

Da ciò è possibile desumere che per la definizione del compenso il giudice potrà applicare:

In altri termini, la maggiorazione non dovrà essere sempre necessariamente calcolata in automatico sul valore (massimo) determinato dall’applicazione dei valori percentuali massimi individuati dai parametri specifici relativi al valore della pratica.

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