A quasi un anno dall’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), 1° luglio 2023, la collaborazione coordinata e continuativa è divenuta la forma contrattuale maggiormente utilizzata nel mondo dello sport.
A decretare il successo di questa tipologia contrattuale è sicuramente la presunzione legale prevista dall’art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
La gestione di questo contratto di lavoro porta con sé diversi obblighi ed adempimenti in capo alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) committenti.
Si tratta di obblighi comunicativi, informativi, previdenziali e fiscali.
In primis, occorre stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e trasmettere la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.
Poi, all’atto del pagamento, il lavoratore sportivo deve rilasciare apposita autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Al superamento della soglia di esenzione di 5.000 euro di compensi, scattano inoltre gli obblighi contributivi con i conmnessi oneri di versamento e di trasmissione delle denunce contributive Uniemens.
Allo stesso modo, superata la soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro, il compenso dovrà essere assoggettato ad imposizione con le modalità tipiche dei rapporti di lavoro dipendente ed assimilati.
Come redigere l'autocertificazione redditi da prestazioni sportive dilettantistiche? Quali sono tutti gli adempimenti in capo al committente e al collaboratore sportivo nel dilettantismo?
Tutti i dettagli con un fac-simile di autocertificazione nell'approfondimento che segue.
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