L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 327 del 14 novembre scorso, ha chiarito che le somme corrisposte dal Comune agli avvocati non costituiscono compensi professionali per questi ultimi, in quanto sono percepite a fronte di un rapporto di lavoro dipendente e rappresentano parte della loro retribuzione. Di conseguenza, per gli avvocati non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap. Il presupposto per l’applicazione del tributo regionale si verifica, invece, per il Comune, il quale deve tener conto che i compensi erogati agli avvocati rilevano nella base imponibile dell’ente, in base all’articolo 10-bis del decreto legislativo 446/1997.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".