Compensazione crediti, istruzioni operative

Pubblicato il 11 luglio 2024

Ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs. n. 241/1997, i contribuenti che eseguono versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali hanno facoltà di compensare nel modello F24, nei confronti degli stessi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS), i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive

In tema di compensazione di crediti fiscali, la Legge di bilancio 2024 ha previsto precise misure di razionalizzazione e contrasto all’evasione e, successivamente, l’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024 ha sostituito il comma 49-quinquies, dell’articolo 37, del D.L. n. 223/2006. 

Con la circolare n. 16/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le precise indicazioni riguardo:

Le novità previste dalla legge di bilancio 2024

Con la legge di bilancio 2024, a decorrere dal 1° luglio 2024, è stato esteso l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24:

  1. contenenti compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL (articolo 37, comma 49-bis, del DL n. 223/2006, come modificato dall'art. 1, comma 94, della L. n. 213/2023). L’utilizzo è consentito dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  2. in generale, nei casi in cui siano effettuate delle compensazioni.

Riguardo il punto 1), ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. n. 241/1997, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, D.lgs.241/97, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto istituto.

Per quanto concerne il punto 2), viene esteso – sempre a partire dal 1° luglio 2024 - l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione degli F24 contenenti compensazioni. Ciò si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Ulteriore novità ha riguardato l’inserimento, nel corpo dell’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, del nuovo comma 49-quinquies.

A seguito di detta disposizione, dal 1° luglio 2024, la compensazione è vietata tout court per i contribuenti che hanno carichi a ruolo di importo complessivo superiore a 100.000 euro:

- per i quali i termini di pagamento siano scaduti;

- siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Così, ad esempio, se sono presenti carichi pari a 120.000 euro e il contribuente dispone di 150.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possa compensare solo 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unico modo per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.

L'importo dei carichi a ruolo, quindi, deve essere valutato in ottica complessiva:

ATTENZIONE: Il divieto in esame non sostituisce l'art. 31, comma 1, del DL n. 78/2010, che già contempla un divieto di compensazione per ruoli scaduti, circoscritto ai carichi di ruolo superiori a 1.500 euro.

Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dal Fisco

In generale, l’articolo 11 del D.L. n. 66/2014 prevede specifiche modalità di trasmissione dei modelli F24 comprendenti crediti da compensare. In particolare, i versamenti sono effettuati:

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024, a decorrere dal 1° luglio 2024,  tutti i versamenti da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».  La norma, quindi, estende l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.   Detto obbligo, come precisato dalla circolare 16/E/2024:

In caso di F24 con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 al primo giorno lavorativo successivo.

Esempio n. 1

Si ipotizzi che, a seguito della liquidazione periodica dell’Iva di giugno 2024, la società Alfa risulti a debito per 4.000 euro. Alfa vorrebbe saldare tale Iva a debito ricorrendo:

  • alla compensazione del credito Iva annuale 2023, per un importo pari a 3.000 euro;
  • al versamento della quota restante, pari a 1.000 euro, tramite addebito sul proprio conto corrente.

In virtù del ricorso alla compensazione, Alfa sarà tenuta a presentare l’F24 entro il 16 luglio 2024 esclusivamente per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Per i versamenti fino al 30 giugno 2024 resta impregiudicata la facoltà di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati qualora dal modello di versamento F24 risulti, previa compensazione, un saldo positivo da versare, mentre a  partire dal 1° luglio 2024 sussiste un obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i modelli F24 con cui è operata la compensazione (anche parziale) di crediti. Tale obbligo sussiste anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di:

Con riguardo all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL, la legge di bilancio 2024 ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dell’INAIL.

Esclusione dalla facoltà di compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro

L’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024 ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – il comma 49-quinquies all’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti. La disposizione è stata sostituita ad opera decreto ”Agevolazioni” (D.L. n. 39/2024). La nuova formulazione del comma 49-quinquies stabilisce che, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente:

..per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».

Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

 A titolo esemplificativo, vi rientrano:

  1. le imposte dirette, l’Iva, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
  2. le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della L. n. 311/2004, emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis, DPR n. 600/1973, emessi da tale data;
  3. le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi gli interessi di mora e gli oneri di riscossione).

Tali importi contribuiscono al raggiungimento dei 100 mila euro, a condizione che per gli stessi:

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.

In ordine alla scadenza da considerare, il documento di prassi precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi, al decorso del 30°  giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti. In caso di tempestiva proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, pertanto, contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro anche il carico affidato in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio. Tale importo non rileva, tuttavia, in vigenza di provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all’articolo 47 del DLgs. n. 546/1992 oppure di sospensione amministrativa di cui all’articolo 39, del DPR n. 602/1973. Per effetto di quanto stabilito dal secondo periodo del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, l’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione «non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza».

Così:

- i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione;

- qualora, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (cd. “decadenza per inadempienza”) provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla rottamazione-quater, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.

L’esistenza di carichi affidati all’agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria, ossia l’elenco delle cartelle e degli atti relativi al proprio codice fiscale, visualizzabile nella propria “area riservata” del sito di Agenzia Entrate-riscossione.

Esempio n. 2

Per la società Alfa l’agente della riscossione ha in carico esclusivamente un ruolo di pagamento riguardante la contestazione di omesso pagamento dell’Iva, risultante da un controllo automatizzato effettuato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 54-bis del DPR 633/1972.

L’importo totale del ruolo, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni è pari a 130.000 euro.

 A seguito di specifica richiesta effettuata da Alfa all’inizio dell’anno 2023, l’agente della riscossione ha concesso la dilazione del pagamento in 72 rate mensili di pari importo. In tal caso, qualora Alfa abbia omesso, anche anteriormente al 1° luglio 2024, il pagamento di un numero di rate:

  • fino a 7, non è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione, né l’esclusione dalla facoltà di utilizzo in compensazione dei crediti; la società, pertanto, potrà continuare a utilizzare in compensazione i crediti maturati, al ricorrere degli specifici requisiti di fruizione previsti;
  • pari o superiore a 8, anche non consecutive, previste dal piano di rateazione, decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo, al netto delle rate già versate, diventa immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione da parte dell’agente della riscossione.

 Ipotizzando, ad esempio, che l’ammontare residuo del ruolo (al netto degli importi già versati) risulti essere pari  a 110.000 euro, la società Alfa non potrà avvalersi della compensazione orizzontale, salvo che la stessa non provveda al pagamento dei debiti.

 

Esempio n. 3

Per l’impresa individuale Tizio, l’agente della riscossione ha in carico:

  • un ruolo conseguente un controllo automatizzato ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973, il cui importo, pari a 15.000 euro, non è stato pagato entro le scadenze previste;
  • dei ruoli per imposte erariali di importo complessivo pari a 120.000 euro, affidati nel periodo 1° gennaio 2000 - 30 giugno 2022, oggetto di “Rottamazione-quater”, per 90.000 euro, con pagamento in 18 rate. Tizio ha pagato regolarmente le prime 4 rate della “Rottamazione-quater e dovrà versare entro il 31 luglio 2024 la quinta rata di 4.500 euro.

Qualora Tizio non paghi tale importo entro il 5 agosto 2024, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’agente della riscossione provvederà al recupero dell’intero ammontare del carico affidatogli, pari a 120.000 euro, al netto delle 4 rate versate ai fini della definizione.

L’importo “residuo” affidato all’agente della riscossione, pari a 93.000 euro, contribuirà al raggiungimento della soglia di 100.000 euro. In tal caso, dal 6 agosto 2024, qualora il ruolo di 15.000 euro risulti ancora in carico all’agente della riscossione, Tizio non potrà fruire della compensazione, in quanto l’importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo, pari a 108.000 euro, supera la soglia prevista. Sono fatte salve, per Tizio, le ipotesi di rimozione delle cause di esclusione dalla facoltà di utilizzo in compensazione.

Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti.  Fa eccezione la compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL. Al riguardo si precisa che, laddove operi il divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione. Si ricorda che il limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite “assoluto” e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle condizioni previste dalla novella normativa, al contribuente è inibita la compensazione:

I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stessi anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 49-quinquies, l’Agenzia può avvalersi della procedura di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento.

Nell’ipotesi in cui, dopo l’eventuale sospensione, non dovessero emergere elementi idonei per confermare lo scarto della delega, si ricorda che, in base al medesimo comma 49-ter, dell’articolo 37, del D.L. n. 223 del 2006, «la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione».

Esempio n. 4

L’agente della riscossione ha in carico, per la società Beta, il ruolo riguardante un atto di recupero di un credito d’imposta inesistente, emesso per un ammontare complessivo di 110.000 euro.

In relazione a tale ruolo è stata notificata una cartella, che non è oggetto di un provvedimento di sospensione, né di una rateazione. Il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento delle somme richieste con la cartella è il 25 luglio 2024, che non viene rispettato dal contribuente. In esito alla liquidazione periodica dell’IVA, inoltre, per Beta risulta un’IVA a debito di 20.000 euro in relazione al secondo trimestre 2024, da versare entro il 20 agosto 2024.

Allo stesso tempo, la società ha maturato un credito d’imposta agevolativo, che vorrebbe utilizzare in compensazione “orizzontale” per saldare tale importo a debito.  Qualora Beta faccia spirare il termine di pagamento del 25 luglio 2024, senza che per il ruolo sia intervenuta una sospensione o sia in essere una rateazione, alla stessa sarà inibita la compensazione dei crediti maturati con il debito IVA del secondo trimestre 2024, in occasione della scadenza del 20 agosto 2024. In tal caso, Beta dovrà saldare l’importo a debito dell’IVA facendo ricorso al pagamento integrale dello stesso, ovvero, qualora voglia tornare a fruire della compensazione, la stessa dovrà previamente rimuovere il divieto alle compensazioni.

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione

Il divieto alla compensazione (rectius, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione) viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è “ridotto” a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

Occorre evidenziare che la disposizione che subordinava il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione alla «completa rimozione delle violazioni contestate» non è stata riprodotta nella nuova formulazione del comma 49-quinquies, dell’articolo 37, del D.L. n. 223/2006. Quest’ultimo, infatti, consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.  

Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione restano ferme le specifiche disposizioni che non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione. I debiti riguardanti tali atti dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

Esempio n. 5

L’impresa individuale Tizio decaduto dalla “Rottamazione-quater” ha la possibilità di rimuovere l’inibizione alle compensazioni dei crediti agevolativi maturati mediante il pagamento del ruolo in misura tale da ridurre la somma complessiva dei carichi affidati all’agente della riscossione a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro. Considerato che l’importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo del contribuente è pari a 108.000 euro, il pagamento integrale della somma di 15.000 euro del ruolo, ovvero la compensazione di tale somma con crediti erariali, facendo ridurre l’importo complessivo dei carichi a 93.000 euro, determina la rimozione del divieto e, conseguentemente, il ripristino del diritto di Tizio a utilizzare l’importo dei crediti agevolativi maturati in compensazione con i debiti non iscritti a ruolo.

Esempio n. 6

L’impossibilità di avvalersi della compensazione è stabilita:

  • per gli atti di recupero emessi prima del 30.04.2024, dall’articolo 1, comma 422, della finanziaria 2005;
  • per gli atti di recupero emessi dal 30.04.2024, dall’artico lettera d), del DPR n. 600/1973.

La società Beta – di cui all’esempio n. 4 – al fine di fruire della possibilità di estinguere il debito IVA di 20.000 euro tramite compensazione, non potendo assolvere il debito riguardante l’atto di recupero mediante la compensazione, è tenuta a pagare il debito almeno nella misura necessaria a ridurre l’importo complessivo delle somme iscritte a ruolo nel limite della soglia di 100.000 euro. Conseguentemente, per effetto della rimozione dell’inibizione alle compensazioni, potrà compensare il debito IVA di 20.000 euro, utilizzando il credito agevolativo di cui dispone.

Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del D.L. n. 78/2010

Il novellato comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. 223/2006 stabilisce che, ove non si applichi il divieto alle compensazioni, «resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78». 

In altri termini, ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l’articolo 31, comma 1, del D.L. . 78/2010; se, invece, l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 100.000 euro si rende applicabile il “solo” articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006. Il nuovo divieto alle compensazioni, pertanto, si differenzia dal divieto di cui all’articolo 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010 secondo cui «la compensazione dei crediti .. relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento».

Le due disposizioni si connotano per caratteristiche e modalità applicative diverse; in particolare:

L’inibizione alle compensazioni si differenzia dal divieto di compensazione perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Conseguentemente, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro inibisce la compensazione “orizzontale” di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti indicati alle lett. e), f), e g), comma 2, dell’articolo 17, D.lgs. n. 241/1997.  

Resta ferma la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore a 100.000 euro e consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.

 

Quadro Normativo

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