Common Reporting Standard, presto il debutto del nuovo standard Ocse

Pubblicato il 01 dicembre 2015

Prosegue in maniera ferrata la lotta all'evasione fiscale internazionale e si prospettano periodi ancora molto duri per quanti detengono illecitamente capitali all'estero e non hanno approfittato della Voluntary disclosure per mettersi in regola.

Le mosse per contrastare l'evasione fiscale

Due i passi in questa direzione.

Il primo, consiste nel debutto dei primi obblighi previsti dal nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, sviluppato a livello Ocse.

Si tratta del Common Reporting Standard (Crs), un documento che disciplina in dettaglio le relazioni tra gli Stati membri, ed in particolare le informazioni che le Amministrazioni fiscali degli Stati membri saranno tenute ad acquisire sulle attività finanziarie dei non residenti dagli intermediari finanziari e a scambiarle in modo automatico con quelle degli altri Stati con cadenza annuale. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016.

Il secondo, sempre finalizzato a contrastare l'evasione internazionale, è rappresentato da due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze datati 18 novembre 2015 e volti a modificare due precedenti provvedimenti, pubblicati il 30 novembre 2015 in “Gazzetta Ufficiale” n. 279.

Si tratta del decreto di modifica del DM 23 gennaio 2002, che sancisce l'uscita di Hong Kong dalle black list per quanto riguarda l’indeducibilità dei costi e del decreto di modifica del DM 21 novembre 2001 che disciplina le Cfc e i costi indeducibili.

Decreto sullo scambio di informazioni internazionali

Il decreto Mef di attuazione del Common Reporting Standard (Crs) è in fase di ultimazione e sarà emanato tra poche settimane.

I nuovi obblighi di identificazione della clientela per individuare i titolari di rapporti finanziari rilevanti (conti correnti e depositi titoli) e i soggetti residenti fiscalmente all’estero, scatteranno dal nuovo anno e riguarderanno non solo l'Italia, ma anche i Paesi early adopters,

L'obbligo principale sarà quello di avere a disposizione per questi soggetti una serie di dati, tra cui nominativo, codice fiscale, indirizzo e saldo del conto, che dovranno essere comunicati all’autorità fiscale (nel caso dell’Italia l’Agenzia delle Entrate) e che dovranno essere scambiati con le autorità fiscali estere entro il 30 settembre 2017.

La prima bozza del decreto è stata già predisposta e dovrebbe definire il perimetro di applicazione della normativa e attribuire gli obblighi, in capo alle istituzioni finanziarie, di identificazione dei conti nuovi e preesistenti al 1° gennaio 2016 e di segnalazione all’Agenzia.

Per quanto riguarda l'Italia vi è da segnalare che il nostro Paese ha già parzialmente recepito la normativa sullo scambio dei dati a livello internazionale, grazie alla Legge n. 95/2015 di ratifica dell’Accordo con gli Usa per l’implementazione di Fatca, che prevede espressamente all'articolo 5 l'obbligo, in capo agli intermediari, di acquisizione, a partire dal 1° gennaio 2016, il codice fiscale di tutti i soggetti fiscalmente residenti all’estero.

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