Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha rimesso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alcune questioni concernenti la composizione della commissione relativa all’esame per diventare avvocati.
Con l’ordinanza di rimessione n. 717 del 14 novembre 2018, è stato chiesto, in primo luogo, di chiarire se l’articolo 47, della Legge n. 247/2012, che disciplina la commissione di esame di avvocato, sia già in vigore, o se la sua entrata in vigore sia stata differita dall’articolo 49 della medesima Legge.
In caso di risposta negativa a questo quesito, e, quindi, se si dovesse ritenere che l’articolo 47 non sia in vigore, il CGA Sicilia ha poi chiesto se il vizio del decreto di nomina della commissione e delle sottocommissioni, che applica i criteri del citato art. 47, possa avere rilevanza invalidante ex se, o solo in quanto in concreto sia viziata la composizione della sottocommissione che ha corretto gli elaborati del ricorrente.
Nel caso, invece, di risposta affermativa al primo quesito, se, ovvero, si dovesse ritenere che l’art. 47 sia già in vigore, viene chiesto di precisare se l’articolo 22, comma 5, RDL n. 1578/1933, sulla fungibilità dei commissari di gara, sia o meno ancora applicabile e comunque, se sia o meno autonomamente rinvenibile, nel corpo del citato articolo 47, una regola o principio di fungibilità dei commissari.
Le questioni sono state sollevate nel contesto di un giudizio promosso da un esaminando per impugnare l’esito di non ammissione alla prova orale in relazione all’esame di abilitazione per la professione forense, relativo alla sessione 2017.
Tra i vari motivi, l’interessato aveva dedotto la violazione dell’articolo 47, Legge n. 247/2012 ovvero di violazione dell’articolo 22, RDL n. 1578/1933, posto che il bando e il decreto di nomina delle commissioni e delle sottocommissioni d’esame avevano fatto dichiarata applicazione dell’art. 47, a tenore del quale le sottocommissioni di esame, presso ogni Corte di appello, sono composte da cinque membri, di cui tre avvocati, un magistrato - prioritariamente in pensione e in subordine in servizio - un professore universitario o ricercatore universitario confermato in materie giuridiche, e altrettanti supplenti delle medesime categorie.
Avendo il ministero della Giustizia inteso fare applicazione dell’art. 47 citato, evidentemente ritenuto già in vigore, non si sarebbe dovuto più applicare l’articolo 22, del Regio decreto, sulla fungibilità dei commissari.
Invece, in concreto, la sottocommissione che aveva corretto i suoi esami scritti, nella specie, risultava composta, il giorno della correzione, da quattro avvocati e un ricercatore universitario.
Di qui, la dedotta illegittimità del giudizio espresso dalla sottocommissione che aveva esaminato il candidato in quanto a composizione viziata.
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