Con la risoluzione n. 14 del 1 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i corretti adempimenti dichiarativi da porre in essere in caso di liquidazione amministrativa di una società cooperativa conseguente allo scioglimento disposto dall’autorità di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del Codice civile.
L'Agenzia - rispondendo al quesito sollevato da un commissario liquidatore di una società cooperativa, che in particolare chiedeva all'Amministrazione finanziaria di esprimersi sulla possibilità di applicare anche all’ipotesi dello “scioglimento per atto dell’autorità” l’articolo 183 Tuir, espressamente previsto per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa - precisa che con lo scioglimento d'autorità della società cooperativa, si costituisce un unico periodo d'imposta, con la conseguente presentazione di un'unica dichiarazione dei redditi, per l'intero periodo liquidatorio.
Nella risoluzione 14/E/2017, si ricorda che se le società cooperative non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere le finalità istituzionali per cui sono state costituite o per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o, ancora, non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte mediante un provvedimento adottato dalla autorità di Vigilanza.
La procedura di scioglimento per atto dell’Autorità è disciplinata dal suddetto articolo 2545-septiesdecies C.c, che al secondo comma prevede anche la possibilità della liquidazione.
La Legge 400/1975 espressamente prevede che la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento per atto dell’Autorità è disciplinata dalle stesse norme previste per la liquidazione coatta amministrativa dalla legge fallimentare.
Sulla base di tali considerazioni – secondo l'Agenzia – anche nell'ipotesi di liquidazione di una società cooperativa conseguente allo scioglimento della stessa per atto dell’autorità di Vigilanza è applicabile l'articolo 183 del Tuir.
Tale norma espressamente dispone che, sia nei casi di fallimento che di liquidazione coatta, ai fini delle imposte sul reddito, l’intera fase del procedimento costituisce un "unico periodo d’imposta", quale che sia la sua durata, ancorché sia verificato l’esercizio provvisorio.
Di conseguenza, ai fini dichiarativi, il commissario liquidatore può presentare un’unica dichiarazione “finale” dei redditi, relativa all’intero periodo d’imposta coincidente con l’intera fase del procedimento liquidatorio.
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