Commissario giudiziale nel concordato, come si liquida il compenso

Pubblicato il 04 dicembre 2023

Va escluso che, ai fini della liquidazione del compenso al commissario o “pre-commissario” giudiziale, possa ritenersi sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi.

E' necessaria, invero, una motivazione analitica che rappresenti - quand’anche per relationem - l'iter logico seguito dal tribunale nella liquidazione, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti.

Diversamente, il decreto di liquidazione deve ritenersi nullo.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con ordinanza n. 32536 del 23 novembre 2023, nel cassare una decisione con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso omnicomprensivo per l’opera prestata da due commissari giudiziali di una procedura concordataria.

Il giudice di merito, secondo la Suprema corte, aveva adottato una motivazione stereotipata, che non dava conto delle peculiarità della procedura medesima e dei parametri applicati.

Nel rinviare la causa al Tribunale, gli Ermellini hanno richiamato i principi di diritto recentemente elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per quanto riguarda la liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo “con riserva” ex art. 161, comma 6, Legge fallimentare.

Compenso unico, tenuto conto dell'attivo inventariato

In materia - ha evidenziato la Corte - i criteri stabiliti con decreto del ministro della giustizia n. 30/2012 si applicano anche alla determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale così nominato.

In particolare, per la determinazione del compenso unico relativo all’attività svolta nelle due fasi, ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicata, per irragionevolezza e disparità di trattamento, la previsione che distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato.

Si deve, per contro, fare riferimento, in tutti i casi, all’attivo inventariato.

Cessazione anticipata incarico: va considerata l'opera prestata

Nelle ipotesi, poi, di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell’inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e, in particolare:

In alternativa, si può fare riferimento, se più aggiornata e adeguata, alla situazione finanziaria depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale o, infine, al piano concordatario, se già depositato dal debitore.

In tutti i casi di cessazione anticipata dell’incarico, tuttavia, la determinazione del compenso al commissario giudiziale si effettua "tenuto conto dell’opera prestata".

Questo, facendo riferimento al criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell’opera medesima, di modo che sia possibile ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime e perfino al di sotto del compenso minimo previsto.

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