Focus Cncdec/Fnc sulle commesse pluriennali. Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento: "Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: profili contabili e fiscali alla luce della “nuova” derivazione rafforzata”, del 14 giugno 2018.
Nello studio vengono analizzate, dapprima, le regole (nazionali e internazionali) previste per la contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, e, poi, affrontati i riflessi sulla determinazione della base imponibile Ires.
L'estensione del principio di derivazione rafforzata, originariamente sancito dall'art. 83 del Tuir per i soli soggetti IAS/IFRS adopter, anche ai soggetti diversi dalle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. che redigono il bilancio in base al codice civile, spiega la Fondazione, non risulta privo di effetti sulla fiscalità ai fini Ires delle commesse pluriennali.
Ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale delle commesse pluriennali, è importante distinguere se:
In quest'ultimo caso, se sia riconducibile nell'ambito delle micro-imprese oppure no.
In riferimento ai lavori in corso su ordinazione, per ognuna di queste tre tipologie di soggetti è previsto un regime differenziato ai fini Ires.
Si ricorda che per le micro-imprese, espressamente escluse dal principio di derivazione rafforzata, le eventuali diverse qualificazioni di bilancio rispetto a quelle giuridico-formali dell’art. 93 del TUIR non sono riconosciute, determinando la necessità di gestire un doppio binario civilistico-fiscale.
Emerge che, in caso di commesse pluriennali:
Sinteticamente, nella rilevazione nel bilancio redatto secondo gli standard nazionali dei relativi componenti positivi con il sistema delle rimanenze si deve applicare l’articolo 93 del Tuir; non si applica il principio di derivazione rafforzata che riguarda le qualificazioni, classificazioni e l’imputazione temporale.
Con l'adozione del combining/segmenting nella contabilizzazione della commessa si applica la derivazione rafforzata.
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