L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento Iva di una cessione di beni online previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE.
Nella risposta ad interpello n. 238 del 3 agosto 2020, l’Agenzia rispondendo ad una società italiana che commercializza beni di sua produzione su un mercato extra-Ue attraverso una piattaforma online, che permette ad aziende internazionali di vendere i propri prodotti a privati consumatori, offre un’apertura che favorisce la gestione del commercio elettronico.
L’istante, infatti, evidenzia delle difficoltà nella gestione delle operazioni di e-commerce poste in essere ai fini del corretto trattamento Iva, tanto che ritiene di qualificare l’operazione come non territorialmente rilevante in Italia, con conseguente emissione di autofattura ex articolo 7-bis del Decreto Iva.
Nella risposta ad interpello n. 238/2020, invece, l’Agenzia non concorda con la conclusione prospettata dall’istante, qualificando l’operazione – ai fini Iva - come un’attività di commercio elettronico indiretto e, come tale, assimilabile alle vendite per corrispondenza che non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura né all’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Fermo restando l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
Pertanto, conclude l’Agenzia: “i corrispettivi percepiti dalla Società e derivanti dal commercio elettronico dovranno essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del Decreto IVA, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse (cfr. risposta 198 del 2019)”.
Ne consegue che la vendita di beni che già si trovavano in deposito all'estero, dove erano stati inviati nel quadro di un accordo di commercializzazione tramite un marketplace, configura ai fini Iva un'operazione non imponibile e non “fuori campo”, anche se l'acquirente non era noto al momento dell'esportazione.
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