Commercio elettronico diretto, nuove regole per la territorialità dell’IVA
Pubblicato il 20 aprile 2015
È stato pubblicato sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 90 del 18 aprile scorso, il
decreto legislativo n. 42 del 2015, approvato il 27 marzo in Consiglio dei Ministri, che recepisce le nuove regole comunitarie in materia di territorialità dell’IVA delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta.
Il provvedimento attua la direttiva
2008/8/CE, che modifica le precedenti diposizioni di cui alla direttiva
2006/112/CE proprio per ciò che riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, e stabilisce che, a partire dal
1° gennaio 2015, i servizi sul cosiddetto
commercio elettronico “diretto” siano territorialmente rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto nello Stato comunitario dove è stabilito il committente.
Per commercio elettronico diretto si intendono le cessioni di beni e servizi virtuali rese mediante il web, lo smartphone e il tablet.
Le disposizioni del decreto legislativo entrano in vigore dal 3 maggio 2015 - quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione ufficiale - con effetto retroattivo all’inizio dell’anno.
Le novità in vigore dal 1° gennaio 2015
Il provvedimento sostituisce le lettere f) e g) dell’articolo 7-sexies del DPR
633/1972 e abroga le lettere h) ed i) dell’articolo 7-septies, oltre a riscrive completamente l’articolo 74-quinquies relativo alla disciplina prevista per le operazioni di e-commerce poste in essere dalle imprese extracomunitarie.
Pertanto, con riferimento ai suddetti servizi di commercio elettronico “diretto” nei confronti di
soggetti privati comunitari è, ora, previsto che essi diventino territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato comunitario dove il committente è stabilito oppure ha il proprio domicilio o residenza, proprio a partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2015.
Ne deriva che gli
operatori, che prestano i suddetti servizi nei confronti di soggetti privati comunitari, dovranno
identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumatore, ai fini dell’applicazione dell’Imposta.
Dalla stessa data, la direttiva 2008/8/Ce ha istituito il
regime MOSS (Mini one stop shopping), finalizzato proprio a far fronte alle difficoltà operative derivanti dall’introduzione delle nuove regole comunitarie.
Si tratta di un regime speciale IVA che permette una semplificazione delle procedure, dato che il prestatore non deve identificarsi ai fini dell'Imposta in ogni Stato membro di consumo, ma è sufficiente che si registri al MOSS in uno di essi perchè poi le dichiarazioni IVA relative ai servizi prestati in tutta l'Unione europea vengano trasmesse dallo Stato UE di identificazione ai singoli Stati UE di consumo.
L'adesione al MOSS è facoltativa; in alternativa resta valido il regime ordinario, che prevede che gli obblighi fiscali per prestazioni svolte da non residenti all'interno del territorio di uno Stato membro, verso consumatori non soggetti passivi IVA, ricadano sui prestatori, che possono scegliere di adempiere:
• direttamente, tramite identificazione nello Stato membro,
• tramite rappresentante fiscale.