Commercio al dettaglio. Aumento dell’Iva soft per effetto della ventilazione

Pubblicato il 02 ottobre 2013 Con l’aumento dell’aliquota Iva di un punto percentuale, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la vecchia aliquota al 21% non va immediatamente a riposo, bensì continuerà ad essere applicata alle operazioni effettuate entro il 30 settembre 2013, alle quali, secondo i principi generali del sistema, devono essere applicate le aliquote previgenti l’aumento, anche se fatturate o accertate dopo tale data.

Analogamente, la "vecchia" aliquota sopravvive per le fatture rettificate oppure le note di variazione che vengono emesse dopo il 1° ottobre, ma che si riferiscono ad operazioni effettuate anteriormente.

Inoltre, vi è un altro caso particolare in cui la "vecchia" aliquota Iva continua ad essere applicata: è quello dei commercianti al dettaglio (individuati da apposito decreto ministeriale), che si avvalgono della cosiddetta ventilazione dei corrispettivi.

Si tratta di quella procedura, abbastanza frequente nel commercio, secondo cui gli incassi vengono registrati cumulativamente senza distinzione per aliquota.

In tal caso, la nuova aliquota al 22% non solo non viene immediatamente registrata, ma anzi può addirittura essere fatta scomparire. Ciò accade se lo stesso commerciante non effettua più acquisti alla nuova aliquota del 22% entro la fine di dicembre 2013. Se tali commercianti decidessero così di cessare la loro attività, dovrebbero vendere le scorte non alla nuova aliquota del 22%, ma a quella del 21%, in virtù del fatto che, in sede di ventilazione dei corrispettivi, negli acquisti non risulta effettuata alcuna nuova operazione con Iva aumentata.

L’aumento dell’Imposta, in questo caso, potrebbe essere considerato un aumento fantasma e la nuova aliquota al 22% dovrà essere liquidata solo nel momento e nella misura in cui verranno contabilizzati acquisti con la nuova aliquota.
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